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Licenziato, se ci provi con le colleghe!

Categoria : professione
Data : 11 luglio 2024
Autore : admin

Intestazione :

Tempi duri per i gli esperti della “mano morta” troppo intraprendenti! La Cassazione conferma la legittimita’ del licenziamento del dipendente che provca turbamento e disagio alle colleghe con approcci inopportuni (Cass n. 31790/2023)



Testo :

Un lavoratore dipendente era stato licenziato dall’ azienda per comportamenti inappropriati verso le colleghe.
Il licenziamento veniva confermato dai giudici di merito, motivato da "mancanza di rispetto (..) nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a queste ultime dai continui e inopportuni approcci".

La Corte d'Appello sottolineava che, nonostante le iniziative adottate dall'azienda, il dipendente aveva "continuato intenzionalmente, disattendendo la diffida ricevuta, a porre in essere le condotte denunciate dalle dipendenti" con atteggiamento recidivo.

Il dipendente ricorreva in Cassazione, che pero’ respingeva il ricorso.

La Suprema Corte sottolineava che "nella motivazione della sentenza gravata è stata dettagliata la sequenza procedimentale, conforme a legge, che ha portato alla contestazione disciplinare e all'adozione della sanzione espulsiva per condotte inappropriate e generatrici di turbamento e paura ai danni di colleghe, sequenza iniziata con un'articolata diffida e, successivamente sviluppatasi, alla luce di constata assenza di adempimento alla diffida, in contestazione formale, nella quale sono stati richiamati gli addebiti oggetto di diffida, oltre quelli successivi che ne evidenziano l'inadempimento, perdurando la situazione di indesiderato approccio nei confronti delle colleghe; nella contestazione è stata legittimamente ricompresa anche la recidiva per precedente sanzione disciplinare per fatti di diversa natura".

Con articolata motivazione, la Cassazione, oltre a respingere il ricorso, condannava il dipendente al pagamento delle spese legali.

Daniele Zamperini



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stampato il 16/07/2024 alle ore 18:43:35