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Le nuove norme sull’ ECM: una sintesi

Categoria : professione
Data : 14 giugno 2012
Autore : admin

Intestazione :

L’ Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile 2012 riguardante il nuovo sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) ne ha precisato e scadenzato con precisione diversi aspetti. Riportiamo una sintesi degli aspetti piu' importanti per il medico.



Testo :

Regole generali:
Il sanitario deve conseguire 150 crediti nel triennio 2011. 2013 (min 25 max 75 l' anno).
SI POSSONO RIPORTARE DAL TRIENNI PRECEDENTE (2008-2010) fino a 45 crediti, con un obbligo “netto” quindi di 105 Crediti ECM.
La circolare non specifica se questo meccanismo valga per tutti i sanitari o solo per quelli che abbiano un' eccedenza di punti ottenuti nel triennio precedente.

I terremotati abruzzesi hanno uno sconto (per il 2011) a 30 crediti, con un minimo di 15.

Per i libero-professionisti la circolare prevede “modalta' flessibili per crediti/anno”. Non sono specificate nel dettaglio, probabilmente verranno disciplinate dagli Ordini.

E’ possibile acquisire crediti attraverso autoformazione per attivita’ tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e dalle Federazioni di riferimento.

Dettagli pratici:
Registrazione dei crediti ECM
Il professionista - ultimata la frequenza - dovra' consegnare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalita' di verifica dell'apprendimento,...) e quella che
dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all'ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (es. Ufficio formazione dell' Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi professionisti, al proprio Ordine, Collegio, Associazione professionale).

Per chi svolge attivita’ di tutor:
L'attivita' di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione-internato studenti in medicina - formazione medici di medicina generale - professioni sanitarie),
previa attestazione della documentazione a cura dell'Ente erogatore dell'attivita' di tutoraggio, deve essere inviata all'Ordine, Collegio o Associazione professionale per la definizione del numero
dei crediti formativi e attestata dai predetti soggetti, per la successiva trasmissione al CO.GE.A.P.S.

Le sanzioni per mancato aggiornamento:
In data 14 settembre 2011 e' intervenuta la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che affida agli Ordini il compito di adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non
ottemperano all'obbligo di «seguire percorsi di formazione continua permanenti».

Disposizioni per i provider:
Almeno il 50% delle attivita' effettivamente pianificate nel piano formativo devono riguardare etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione.
Tale offerta non puo' essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall'Ordine, Collegio, Associazione e dalle relative Federazioni nazionali.

In analogia e compatibilmente con le specifiche esigenze,organizzative e territoriali, i professionisti sanitari che operano nelle strutture che erogano prestazioni sanitarie pubbliche o private accreditate (Aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie, private accreditate) come responsabili scientifici o in misura determinante sotto il profilo scientifico e culturale in un evento (partecipazione attiva ECM) non possono essere coinvolti nelle attivita' di auditor per le attivita' formative ECM comprese nel
territorio di competenza dell'azienda dove operano.

Burn-out e stress
Per quanto concerne il burn out e lo stress, le relative tematiche devono rientrare negli obiettivi organizzativi e gestionali e riguardare prevalentemente la dirigenza e il coordinamento ai diversi livelli di responsabilita' e competenza, in ordine all'attuazione di adeguate misure di prevenzione nella gestione delle risorse umane e dei luoghi di lavoro.
Per quanto concerne invece «la clinica», le implicazioni medico legali ed assicurative delle manifestazioni stress correlate e da «burn out», queste riguardano i medici in modo interdisciplinare per apprendere a «diagnosticare e curare» e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza.

Le Medicine non convenzionali
Le Medicine non convenzionali, come dichiarato negli obiettivi formativi, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.
Non rientrano in questa fattispecie i corsi di formazione in Medicina non convenzionale.

Registrazione dei crediti formativi
La registrazione a livello nazionale dei crediti acquisiti all'estero, i crediti relativi ad autoformazione e al tutoraggio individuale e' compito del singolo professionista che deve farsi
carico di darne comunicazione all'Ordine, Collegio, Associazione professionale di appartenenza che provvede per via informatica a trasmettere tali dati al CO.GE.A.P.S per l'inserimento nell'anagrafica nazionale.

Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali nel ruolo di garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua si avvalgono dell'anagrafe nazionale del CO.GE.A.P.S per attestare le attivita' formative ECM svolte e certificare il percorso formativo dei propri iscritti.

Daniele Zamperini



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