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I benefici previdenziali per l' esposizione all' amianto non sono automatici

Categoria : medicina_legale
Data : 30 aprile 2011
Autore : admin

Intestazione :

Il diritto ai benefici previdenziali va riconsciuto solo se l' esposizione è “qualificata” e ultradecennale (Cass. lavoro n. 3453/10)



Testo :

Nel caso in oggetto alcuni lavoratori avevano ottenuto in sede giudiziaria (in primo grado ed in appello) il diritto alla rivalutazione del periodo contributivo, ai sensi dell’art.13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sul presupposto dell’avvenuta esposizione ultradecennale ai rischi dell’amianto.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio veva accertato la configurabilità di un rischio da inalazione di amianto con superamento dei valori soglia fino al 1986; per il periodo successivo, invece, vi era stata in ogni caso, un’esposizione a rischio inalatorio pericoloso per la salute.ma non erano stati superati tali valori.

In base a queste considerazioni la Corte, accogliendo il ricorso dell ente previdenziale, ha respinto la richiesta dei lavoratori ed ha stabilito che “l’accertamento dell’esistenza di un’esposizione “qualificata” richiede che il giudice verifichi se il lavoratore abbia dimostrato che nell’ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni... Nel caso di specie manca la prova del superamento, a partire dal 1986, dei valori di soglia previsti dalla legge" come dimostrerebbe "la consulenza tecnica d’ufficio la quale ha affermato che a partire dal 1986 la concentrazione di fibre di amianto era probabilmente inferiore ai valori di soglia; del tutto ingiustificato deve pertanto ritenersi il riconoscimento del diritto oggettivo del presente giudizio”.

In conclusione quindi la Corte, accogliendo il ricorso proposto dall Ente, non ha riconosciuto il diritto ai benefici delle prestazioni pensionistiche derivanti dal rischio da esposizione all’amianto: per tali benefici l’esposizione non deve essere generica ma “qualificata” e ultradecennale, e cioè tale da superare le soglie previste dall’art.13, comma 8, della legge n. 257/1992 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
Daniele Zamperini



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