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Prima del 2007 per il medico specializzando non esiste anzianità di "servizio"

Categoria : professione
Data : 24 febbraio 2009
Autore : admin

Intestazione :

Prima del 2007 tra medico specializzando ed Università non è configurabile alcun rapporto di pubblico impiego, nemmeno in via di fatto.



Testo :

TAR UMBRIA Perugia - Sezione I, Sent. n. 553 del 03.02.2008


Il rapporto tra medico specializzando e Scuola di specializzazione, anche se espressamente qualificato come "contratto di formazione lavoro" non può essere ricondotto alla figura tipica del contratto di formazione lavoro e ciò in quanto le attività pratiche svolte dal medico specializzando iscritto ad una scuola di specializzazione universitaria sono un'occasione di perfezionamento e approfondimento della preparazione professionale rientranti nei doveri propri dell'iscritto, con la conseguenza che dal loro svolgimento non nasce alcun onere di retribuzione da parte dell'università, né è configurabile alcun rapporto di pubblico impiego, nemmeno in via di fatto.


La vicenda riguarda un medico escluso da un bando di concorso per l'impiego che richiedeva cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea” ovvero, per i dipendenti di aziende private, di “cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.

Il medico appellante lamentava che non gli fosse stato conteggiato (e per tale motivo fosse stato escluso dal bando) il servizio prestato come specializzando (prima dell’assunzione), ai fini dell’integrazione del quinquennio di servizio richiesto dal bando.

Il ricorrente affermava che il medico specializzando gode di uno status assimilabile a quello del lavoratore dipendente, con tutti i connessi effetti economici e giuridici.

Il TAR ha invece deciso diversamente richiamando l’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 368/1999, che, in attuazione della Direttiva 93/16/CEE, ha sostituito la precedente normativa, che recita: “Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

Sulla base di dette disposizioni, per il TAR Udell'UMBRIA, il servizio prestato durante la specializzazione non può qualificarsi come servizio di pubblico impiego.

Tuttavia nelle motivazioni è interessante notare che la decisione sarebbe potuta essere diversa se il ricorrente avesse effettuato la specializzaizone a partire dal 2006 poiché gli articoli 37-42 del d.lgs. 368/1999, per espressa previsione dell’articolo 46, comma 2, si applicano soltanto a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, vale a dire da un periodo successivo alla pubblicazione del bando e all’adozione della graduatoria, impugnati.

Infatti lo schema tipo di uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro in base all'articolo 37, d.lgs. 368/1999, è stato approvato (in attuazione dell’articolo 1, comma 300, della legge 266/2005) con il d.P.C.M. 6 luglio 2007.

Il servizio prestato come specializzando può invece valere nei concorsi per il profilo professionale medico. L'articolo 45 del d.lgs. 368/1999 infatti recita: “Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi”.


Fonte: Avv. Ennio Grassini – http://www.dirittosanitario.net



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