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Turco: la legge non prevede l'obiezione rispetto alla prescrizione di farmaci


Categoria : professione
Data : 16 febbraio 2008
Autore : admin

Intestazione :

Secondo il ministro Turco il medico non può essere obiettore rispetto alla prescrizione di farmaci.



Testo :

Stiamo concludendo un'intesa Stato-Regioni per una migliore applicazione della legge 194, la tutela della salute sessuale e riproduttiva e l'adeguatezza della diagnosi prenatale. ....omissis.....La legge prevede che il medico non possa essere obiettore rispetto alla prescrizione di farmaci. Quindi un farmacista e un medico sono tenuti a prescrivere farmaci previsti dalla nostra farmacopea, altrimenti un cittadino deve rivolgersi alla Asl e denunciare l'inadempienza. e la pillola del giorno dopo dovrà essere d'ora in avanti reperibile anche nei pronto soccorso e presso le guardie mediche.


Così la Turco, ministro di un governo in carica per il disbrigo degli affari correnti alla videochat del venerdì a "l'Unità online".

Fonte: L'unità

Commento di Luca Puccetti

Come sia possibile che un ministro di un governo in carica per il disbrigo degli affari correnti pensi di affrontare il tema degli indirizzi di applicazione della legge 194, addirittura vincolanti, con toni da campagna elettorale è veramente cosa incomprensibile sul piano istituzionale. E' un segno del degrado dei tempi.

Quel che l'onorevole Turco ha affermato è totalmente infondato sul piano logico, giuridico e deontologico ed inaccettabile su quello etico.

L' art. 19 del Codice Deontologico consente al medico di rifiutare prestazioni che contrastino con la sua coscienza e col suo convincimento clinico a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.

E' persino ovvio che non rileva sul piano etico e deontologico il modo in cui si procuri un atto che ripugna alla coscienza del medico. La prescrizione di un farmaco è per di più atto medico a tutti gli effetti e non esiste alcuna norma che supporti quanto affermato dall'onorevole Turco.

La stessa Legge 194/78: al comma 10 dell’art. 1 recita:

"lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio"

ne deriva che, tolti i pretestuosi busillis, per "interruzione della gravidanza" debba intendersi qualunque interruzione del processo vitale successivo alla fecondazione con conseguente morte del concepito.

La FNOMCeO (com. n 60/2003) ha dichiarato che la Commissione Permanente per la revisione del Codice di Deontologia Medica, nell’affrontare il problema della "pillola del giorno dopo", non ha ritenuto, nel rispetto delle convinzioni personali di ciascun medico, di dovere considerare gli aspetti bioetici e giuridici che essa solleva e che tuttora, sono oggetto di un ampio e diversificato dibattito nel Paese, ma ha inteso, doverosamente, considerarne soltanto gli aspetti deontologici e pratici, ravvisando, nell’art. 19 del Codice di Deontologia medica 1998, l’indicazione comportamentale più corretta e rispondente alla libertà di coscienza del medico. Naturalmente alla donna deve essere, comunque, garantita la prestazione richiesta in conformità alle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento all’art. 1, lett b), c), e d) della legge 29 luglio 1975 n. 405 "Istituzione consultori familiari".

Di fronte al gran numero di medici obiettori, un politico accorto con "cultura di governo" dovrebbe chiedersene le ragioni e magari riflettere prima di proferir parole in libertà, così si eviterebbero anche delle brutte figure.

Ci auguriamo che la FNOMCeo, reagisca con la fermezza necessaria a questa provocazione, che lede la dignità dei medici.

Per una disamina seria della questione si rimanda all'articolo di approfondimento:
http://www.pillole.org/public/aspnuke/articles.asp?id=84&page=1



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