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TAR del LAzio sospende decreto Cannabis


Categoria : professione
Data : 16 marzo 2007
Autore : admin

Intestazione :

Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto del ministero della Salute che ha raddoppiato la dose lecita di cannabis per uso personale, innalzandola da 500 milligrammi a 1 grammo.



Testo :

il TAR del LAzio nella Camera di Consiglio del 14 Marzo 2007

Visto il ricorso 1001/2007 proposto da:
COOP SOCIALE GIOVANNI PAOLO II COMUNITA' TERAPEUT IL RISORTO
contro MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del D.M. n. 268/06 recante modificazione del D.M. 11.4.2006 indicante i quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;
Valutato preliminarmente l’interesse a ricorrere della Cooperativa Sociale”Giovanni Paolo II” in epigrafe indicata;
Considerato che, interpretando in maniera conforme a Costituzione l’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/90, si ritiene che la norma non conferisca al Decreto Interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del Ministero della Salute;
Ritenuto che nella fattispecie la scelta effettuata con il Decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,
accoglie la suindicata domanda cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007.
Mario Di Giuseppe Presidente
Carlo Taglienti Consigliere, relatore

Fonte: TAR del LAzio sezione terza quater

Commento di Luca Puccetti

Il ministro Turco ha affermato che farà ricorso al consiglio di Stato in quanto, secondo la Turco, ci sarebbe un dato tecnico giuridico infondato alla base della decisione del TAr del Lazio, ossia che non può intervenire la discrezionalità politica. Secondo il ministro non sarebbe così sulla base della legge Fini-Giovanardi, e sulla base degli atti della Commissione insediata dal Governo precedente che ha stabilito la soglia massima di cannabis. Dunque, secondo il ministro, se si invalida il decreto, anche il precedente e la stessa legge Fini-Giovanardi devono essere invalidati.



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