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Rapporto ottimale medico - paziente

Categoria : professione
Data : 24 gennaio 2007
Autore : admin

Intestazione :

L'accordo integrativo regionale non può modificare il rapporto ottimale medico-paziente stabilito dagli accordi nazionali.



Testo :

Sentenza del TAR della regione Friuli Venezia Giulia n. 50/2007

L'Accordo Integrativo Regionale (AIR) stipulato in data 15.12.2005 tra la Regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approvato dalla predetta delibera della Giunta Regionale n. 269 dd 20.2.2006, stabilisce che il rapporto ottimale medico/popolazione è definito in un medico ogni 1.300 residenti o frazione di 1300 superiore a 650. Tale norma modifica quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN).
Secondo i rocerrenti tale norma introdotta dall'AIR viola di legge (art. 48, comma 3 n. 1 della l. 23.12.1978 n. 833, artt. 3, comma 1 lett. d e 33, comma 9, dell'Accordo collettivo nazionale dd 20.1.2005) nell'assunto che le norme citate riservano la determinazione del rapporto ottimale alla contrattazione nazionale e non a quello regionale che è meramente attuativa di quella nazionale, la quale demanda alle Regioni unicamente la possibilità di introdurre eccezioni a tale rapporto, per determinati ambiti territoriali, con possibilità di aumento fino al massimo del 30%. La disposizione impugnata avrebbe invece arbitrariamente rovesciato la ratio della citata disposizione dell'art. 4 dell'Accordo collettivo nazionale facendo sì che la regola generale diventi quella del rapporto indiscriminatamente di 1 a 1300 mentre solo in via di eccezione per determinati ambiti ( zone montane e a popolazione sparsa) tale rapporto può essere inferiore.
Il TAR stabilisce che il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto.

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