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Proposto un drastico ridimensionamento dell' ONAOSI

Categoria : professione
Data : 20 ottobre 2006
Autore : admin

Intestazione :

La Commissione Affari sociali della Camera ha proposto un emendamento che ridimensiona drasticamente il ruolo ONAOSI. Finalmente ascoltata la voce di molti dei sanitari italiani?



Testo :

La Commissione Affari sociali nella seduta del 17 ottobre 2006 durante l’esame in sede consultiva del provvedimento in titolo ha approvato un emendamento sostitutivo della lettera e) dell’articolo 2 della legge n. 306 del 1901 inerente alle disposizioni per il funzionamento dell’ONAOSI. Nella fattispecie si dispone la soppressione del contributo obbligatorio a carico di tutti sanitari iscritti agli ordini professionali (farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari).
L’emendamento approvato prevede infatti solo il contributo dei sanitari pubblici dipendenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. Tale emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio.
L' emendamento va sulla strada indicata da molte delle categorie sanitarie, e di cui anche noi ci siamo fatti portavoce: la solidarietà deve essere volontaria, e non si possono mantenere certe disuguaglianze e certi privilegi attualmente esistenti.
Riportiamo il testo dell' emendamento:


ART. 47.
(Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).
1. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e` sostituita dalla seguente: e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalita`
di versamento con regolamenti soggetti ad
approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive
modificazioni.
2. Lo statuto dell’Opera nazionale assistenza
orfani sanitari italiani non puo`prevedere finalita` o attivita` operative, funzionali e gestionali diverse da quelle previste dall’articolo 1, della Legge 7 luglio 1901, n. 306. Nel caso tale statuto, alla data di entrata in vigore della presentelegge, non sia conforme alle finalita`
del citato articolo 1, della legge n. 306/1901, gli organi competenti provvedono a conformarlo in maniera corrispondente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi inutilmente i 30 giorni il Ministro dell’interno vi provvede in maniera sostitutiva allo scopo nominando un commissario
straordinario.



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stampato il 04/07/2024 alle ore 08:25:59