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No a consulenze di parte contro l'Azienda Sanitaria con cui il medico abbia rapporti

Categoria : professione
Data : 05 aprile 2007
Autore : admin

Intestazione :

Sconsigliabile per il medico dipendente o convenzionato con l'Azienda lo svolgimento delle funzioni di consulente tecnico in favore di un cittadino che abbia in corso una controversia nei confronti dell'Azienda stessa.



Testo :

L'Azienda Sanitaria di Firenze ha chiesto all'Ordine dei Medici di Firenze un parere in merito all'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità per il medico dipendente o convenzionato con l'Azienda che assuma l'incarico di consulente tecnico di un cittadino che abbia intentato una causa contro l'Azienda stessa. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, esaminando la questione dal punto di vista prettamente deontologico, ha innanzitutto ricordato che al medico è consentito lo svolgimento di ogni atto medico, purchè sia compiuto con indipendenza e autonomia di giudizio, secondo scienza e coscienza, per la migliore assistenza al paziente. Comunque il Consiglio ha rilevato anche l'inopportunità per il medico di porsi in situazioni che siano in palese contrasto con i suoi doveri nei confronti del datore di lavoro, anche perché l'art. 73 del vigente Codice Deontologico prevede che il medico dipendente o convenzionato non può adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale. Pertanto il Consiglio ritiene sconsigliabile per il medico dipendente o convenzionato con l'Azienda lo svolgimento delle funzioni di consulente tecnico in favore di un cittadino che abbia in corso una controversia nei confronti dell'Azienda stessa.

Fonte: Notiziario di FIRENZE MEDICA-SIMeF
Anno IV - 2006 - N.230


Commento di Luca Puccetti

Articolo 73 del codice deontologico medico vigente - Conflitto di interessi
"Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero - professionale".

Questa la norma testuale. La deontologia è come una giacchetta che viene tirata da tutte le parti. Quando conviene la si tira in ballo mentre quando non conviene o si pone in conflitto con norme legislative allora la si lascia in secondo ordine. La lettura dell'articolo 73 è veramente preoccupante, in pratica, a seconda delle interpretazioni, l'attività libero professionale non può essere "favorita" se un medico è dipendente ed addirittura anche se è convenzionato con un'Azienda sanitaria. Cosa significa favorire ? L'espressione è talmente vaga da prestarsi a qualsiasi interpretazione. E come porsi dinanzi a questa norma alla luce delle disposizioni del recente decreto Bersani ?
Credo che molti non avrebbero affatto sottoscritto un codice che contenga espressioni così vaghe e generiche che possono esporre il medico alle più svariate contestazioni. Se vogliamo che l'Ordine ed il codice siano davvero "sentiti" è assolutamente necessaria una democrazia diretta che preveda un'ampia ed articolata discussione, articolata a vari livelli, e l'espressione di voto diretta in merito alle norme del codice di almeno la maggioranza di tutti gli iscritti (pena la nullità della consultazione) e l'approvazione delle norme deontologiche solo previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti.



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