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Convegni e congressi medici

Categoria : professione
Data : 02 luglio 2006
Autore : admin

Intestazione :

Partecipazione dei medici a convegni e congressi scientifici: nuove regole



Testo :

Decreto legislativo n. 219 del 24.04.06, Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.06.06 - Suppl. Ordinario n. 153

L'articolo 124 del citato provvedimento definisce le regole che le imprese farmaceutiche devono seguire nell'organizzazione e nel finanziamento delle riunioni scientifiche, che devono essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica; è invece espressamente vietata la loro partecipazione a convegni o riunioni a carattere sindacale.
I medici possono partecipare a queste riunioni scientifiche con oneri a carico delle imprese farmaceutiche. Questi oneri non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori e l'ospitalità non può eccedere le 12 ore precedenti l'inizio del congresso e le 12 ore successive alla conclusione dello stesso.
Tale modalità di partecipazione è consentita anche ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta, limitatamente ai convegni e congressi di tipo educazionale su temi pertinenti e con accreditamento ECM e previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza.
Il provvedimento e' molto complesso, e presenta numerose sfaccettature che certamente saranno oggetto di dibattito. Puo' essere sottolineato, ad esempio, che le norme restrittive citate prima non vanno applicate nei casi in cui un' Azienda Farmaceutica sponsorizzi un convegno non attinente ai propri farmaci, ne' se l' eventuale sponsor sia un' Azienda non farmaceutica. E' ipotizzabile quindi la possibilita' di sponsorizzazioni incrociate.
Per un esame dettagliato si invita alla lettura integrale del provvedimento.
La normativa entra in vigore il 6 luglio 2006.

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