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Pubblicità dei farmaci

Categoria : professione
Data : 02 luglio 2006
Autore : admin

Intestazione :

Criteri della pubblicità dei farmaci presso i medici



Testo :

Decreto legislativo n. 219 del 24.04.06, Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.06.06 - Suppl. Ordinario n. 153

Gli articoli da 113 a 128 del citato provvedimento affrontano il problema della pubblicità e dell'informazione scientifica dei farmaci presso tutti gli operatori sanitari, in particolare presso i medici.
Tutta la materia sottostà alla supervisione dell'AIFA e non consente presentazioni che possano risultare parziali o distorsive.
E' permesso organizzare visite ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche, ma solo nel caso che queste visite siano orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori specifici relativi alla formazione ed all'aggiornamento dei medici.
Gli informatori scientifici, in occasione delle visite periodiche, devono consegnare al medico, per ciascun prodotto presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto con prezzo ed eventuali condizioni di prescrivibilità a carico del SSN (questo obbligo non sussiste se il medico è in possesso di una pubblicazione aggiornata che riporti queste informazioni).
Gli informatori scientifici possono consegnare campioni gratuiti al medico, su sua richiesta scritta recante data, timbro e firma, con le seguenti limitazioni: a) entro i 18 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del farmaco: 2 campioni a visita fino ad un massimo di 8 campioni nell'anno (per ogni dosaggio o forma farmaceutica); medicinali in commercio da più di 18 mesi: non più di 4 campioni a visita fino ad un massimo di 10 campioni nell'anno; d) non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal DPR n. 309 del 1990 (sostanze stupefacenti o psicotrope).
Il medico, dal canto suo, deve assicurare la conservazione del medicinale secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
Nel corso dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali è espressamente vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegabili all'attività del medico.
La normativa entra in vigore il 6 luglio 2006.

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