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Doppia ricetta barbiturici; vidimazione registro stupefacenti: ANNULLATI

Categoria : professione
Data : 26 novembre 2001
Autore : admin

Intestazione :

Non occorre piu’ doppia ricetta per i barbiturici; il registro stupefacenti per uso ambulatorio urgente non deve essere vidimato



Testo :

Importanti precisazioni ministeriali sulle nuove norme sugli stupefacenti:
La nuova CIRCOLARE N. 800.UCS/AG1/3622 DEL 26 Giugno 2001 della Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza ha offerto importanti precisazioni sulle metodiche pratiche e su alcuni aspetti collaterali:
1) Il registro di scarico per uso ambulatoriale urgente (ma solo nel caso di prescrizione per terapia analgesica) non deve essere vidimato:
"Il registro di cui deve dotarsi il medico o il veterinario non e' di modello ministeriale e non e' soggetto a vidimazione preventiva da parte dell'Autorita' Sanitaria competente , ne' a vidimazione annuale , in quanto e' per uso professionale urgente.
Il medico deve registrare in carico tutti i farmaci in suo possesso e deve scaricare i farmaci nel momento in cui provvede alla somministrazione al paziente , specificandone l'esatta quantita' utilizzata ; tutto con preciso ordine cronologico.
Il registro non e' soggetto alla chiusura di fine anno ed e' conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata."

2) Non occorre piu’ la doppia ricetta per barbiturici e altri farmaci in Tab. IV:
"Come disposto dalla legge in oggetto , il comma 6 dell'articolo 43 del DPR 309/90 , e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 , concernente l'approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci scritti nell'allegato III-bis.
Sulla base del menzionato comma 6 , i medici rilasciavano in duplice copia anche le prescrizioni di farmaci stupefacenti appartenenti alla tabella IV , quando erano forniti dal SSN , consentendo al farmacista di adempiere agli obblighi di registrazione e conservazione.
In considerazione di tale modifica e' consentito al farmacista di conservare la fotocopia della ricetta originale che prescrive farmaci scritti in tabella IV forniti dal SSN (es. Gardenale , Luminale , Temgesic compresse)."
D.Z.



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