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Risarcimento mooolto pesante al medico iperprescrittore
Inserito il 04 luglio 2024 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Un medico di famiglia risarcira’ almenno 56mila euro (e forse molti di piu’) per prescrizioni inappropriate. Le prescrizioni non dovute a carico del SSN possono comportare sanzioni penali ed economiche a volte molto pesanti

Sintesi preliminare della problematica economica sulla corretta prescrizione dei farmaci

- Danno da iperprescrizione in senso ampio, (frequente e marcato scostamento tra le scelte terapeutiche del medico e quelle generalmente effettuate senza che l’interessato sia in grado di dare una dimostrazione plausibile dell’eventuale particolarità dei casi trattati)
- Danno da iperprescrizione in senso stretto (qualora il farmaco venga prescritto in quantità maggiori rispetto alle indicazioni presenti nelle schede ministeriali, o alle eventuali note dell’A.I.FA)
- Danno da disservizio (eventuali spese aggiuntive collegate alla situazione e sostenute dal SSN).

A tal proposito il D.L. n. 323/1996 stabilisce che “qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni …………… è tenuto a rimborsare al SSN il farmaco indebitamente prescritto”.

L’onere di provare che il medico abbia “iperprescritto” ai proprio pazienti farmaci in violazione della normativa vigente è, per giurisprudenza contabile consolidata, a carico del Servizio Sanitario Nazionale; la valutazione della c.d. “discrezionalità tecnica” compete alla Corte dei Conti.

Qualora il caso interessasse sia il Codice Penale che il Codice Civile, gli aspetti civilistici risarcitori scattano solo dopo la conclusione del giudizio penale (Cassazione n.15182/17)


I fatti recenti:
Recentemente le cronache (il Tirreno) ci informano che un medico di base (avente in dotazione il “ricettario rosso” per le prescrizioni convenzionate) se ne serviva visitando in regime libero-professionale soggetti che non erano a lui iscritti nell’ elenco degli assistiti.
Tale prassi era durata diversi anni e i carabinieri del Nas avrebbero accertato l’emissione di oltre 2. 000 ricette irregolari..
Per tali fatti il professionista aveva patteggiato una pena di due anni davanti al giudice penale.
Ora doveva rispondere, per il danno erariale, di fronte alla Corte dei Conti.

A sua difesa il sanitario sosteneva che non ci fossero prove circa il fatto che le ricette contestate si riferissero a malati non affidati al professionista dalla Asl.

Tuttavia, si legge nella sentenza, «a riscontro della correttezza dell’impostazione accusatoria, sarebbero state acquisite le testimonianze di un centinaio di pazienti, che avrebbero confermato di essere iscritti nelle liste di altri medici di medicina generale, aggiungendo che il convenuto esercitava effettivamente la libera professione, senza rilasciare alcuna ricevuta a fronte dell’incasso dei corrispettivi».
Il quadro probatorio quindi sarebbe stato del tutto completo e coerente.

Il risarcimento poi impose una serie di complicati calcoli per cui si doveva stabilire il numero esatto della ricette “abusive” e dal danno erariale effettivo, venivano poi defalcati 5000 Euro versati spontaneamente dal medico, residuando circa 56.000,00 di debito effettivo a cui si aggiungeva pero’ la sanzione disciplinare di 37.500,00 (come da delibere del Direttore generale), atteso che, trattandosi di importi di natura sanzionatoria, non potevano essere posti in compensazione con le diverse e ulteriori somme costituenti danno erariale.

Daniele Zamperini

Ps.: Mentre scriviamo apprendiamo dai giornali che un altro sanitario e’ incappato nei rigori della legge per motivi analoghi, con richiesta di risarcimento di circa 300.000 Euro.
Bisognera’ aspettare la conclusione del procedimento, ma la questione rimane la stessa: attenzione alle prescrizioni farmaceutiche, NON sono solo questioni burocratiche!

Si veda anche:
-http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2044
-http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1678
-https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=122289

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