vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2315
Ultimo iscritto: longhi
Iscritti | ISCRIVITI
 
Licenziato, se ci provi con le colleghe!
Inserito il 11 luglio 2024 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Tempi duri per i gli esperti della “mano morta” troppo intraprendenti! La Cassazione conferma la legittimita’ del licenziamento del dipendente che provca turbamento e disagio alle colleghe con approcci inopportuni (Cass n. 31790/2023)

Un lavoratore dipendente era stato licenziato dall’ azienda per comportamenti inappropriati verso le colleghe.
Il licenziamento veniva confermato dai giudici di merito, motivato da "mancanza di rispetto (..) nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a queste ultime dai continui e inopportuni approcci".

La Corte d'Appello sottolineava che, nonostante le iniziative adottate dall'azienda, il dipendente aveva "continuato intenzionalmente, disattendendo la diffida ricevuta, a porre in essere le condotte denunciate dalle dipendenti" con atteggiamento recidivo.

Il dipendente ricorreva in Cassazione, che pero’ respingeva il ricorso.

La Suprema Corte sottolineava che "nella motivazione della sentenza gravata è stata dettagliata la sequenza procedimentale, conforme a legge, che ha portato alla contestazione disciplinare e all'adozione della sanzione espulsiva per condotte inappropriate e generatrici di turbamento e paura ai danni di colleghe, sequenza iniziata con un'articolata diffida e, successivamente sviluppatasi, alla luce di constata assenza di adempimento alla diffida, in contestazione formale, nella quale sono stati richiamati gli addebiti oggetto di diffida, oltre quelli successivi che ne evidenziano l'inadempimento, perdurando la situazione di indesiderato approccio nei confronti delle colleghe; nella contestazione è stata legittimamente ricompresa anche la recidiva per precedente sanzione disciplinare per fatti di diversa natura".

Con articolata motivazione, la Cassazione, oltre a respingere il ricorso, condannava il dipendente al pagamento delle spese legali.

Daniele Zamperini


Letto : 6320 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 16:35 | 100601593 accessi| utenti in linea: 15418