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La mascherina anticovid puo’ aggravare la rapina
Inserito il 19 luglio 2023 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Chi non e’ aduso ad effettuare rapine forse ingnora la differenza, in senso legale, tra effettuarla a viso aperto o celato da una maschera, Ma se la maschera e’ resa obbligatoria dalle norme antiepidemiche?
Ce lo eravamo gia’ chiesto in un precedente articolo del 2021 (1).
Ora la Cassazione si pronuncia in un caso pratico (Cass. n. 22049/2023)

I fatti:
Un tossicodipendente era stato condannato dai giudici di merito per rapina aggravata e porto d’arma. Tra le aggravanti c’era quella del travisamento, essendo stato commesso il reato indossando una mascherina chirurgica anticovid.

Il ricorrente contestava appunto questa aggravante in quanto l’ uso della mascherina era, all’epoca, obbligatorio.
In particolare sottolineava che "la circostanza che la mascherina fosse obbligatoria all'epoca (novembre 2021) suggerisce che lo scopo del non era quello di travisarsi bensì semplicemente quello di non attirare l'attenzione generale, in un periodo in cui transitare in un luogo chiuso col volto scoperto sarebbe risultato inusuale e avrebbe suscitato l'attenzione delle persone circostanti".
Inoltre negava lo scopo di travisamento in quanto aveva sul collo vistosissimi tatuaggi che né la mascherina né il berretto erano in grado di coprire prmettendo comunque il riconoscimento.

La Cassazione respingeva il ricorso.

"Si afferma condivisibilmente in giurisprudenza - affermano infatti i giudici - che, in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento … nel caso in cui - come nella fattispecie - l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile"

Il ricorrente, oltre a vedere respinta la sua tesi, veniva anche condannato al pagamento delle spese processuali e a una ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Daniele Zamperini
(1)http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2138

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