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Danni causati da animali selvatici: recenti dalla Cassazione
Inserito il 15 settembre 2021 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il problema dei danni provocati dagli animali selvatici si e’ acuito da quando hanno cominciato a girare il filmati amatoriali che riprendono famigliole di cinghiali a spasso per le vie di Roma. Ci si chiede: ma se questi animali causano danni a cose o, peggio, alle persone, chi ne e’ responsabile?

Una risposta ci viene dalla Cassazione che, correggendo in parte i precedenti indirizzi ha chiarito che la responsabilita’ primaria e’ della Regione che poi puo’ rivalersi sugli enti territoriali locali (C.Cass n. 7969 del 20 aprile 2020)

Per il risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se queste attivita’ sono svolte (per delega o per norme di autonomia) da altri enti. Nei confronti di questi enti che avrebbero dovuto in compreto adottare le idonee misure di prevenzione, la Regione puo rivalersi.

Il caso:
Un automobileta chiamava in giudizio la Regione Abruzzo per i danni alla propria vettura per collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica.

I giudici di merito accoglievano la richiesta.

La Regione presentava ricorso contro il fatto di essere stata individuata come soggetto passivo, tenuto al risarcimento dei danni.

Un inciso: fino agli anni ’70 gli animali selvatici erano considerati “res nullius” per cui i danni da essi causati non erano, in pratica, risarcibili.
Prima con la L. 27 dicembre 1977, n. 968 poi successivamente con l’ approvazione di nuove leggi, la fauna selvatica (tranne qualche eccesione( topi, ratti ecc) veniva dichiarata patrimonio dello Stato.

Alle Regioni veniva attribuito il potere e l’ obbligo di emanare norme di controllo e disciplina della fauna; alcune competenze venivano delegate alle Province.

Il problema che si poneva era quello dell’ onere della prova, in quanto vigeva la regola che il danno cagionato dalla fauna selvatica non sarebbe risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., perche’ inapplicabile verso la selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., che riversa l’ onere della prova sul danneggiato.

La sentenza qui riportata ha invece sopstato il problema in quanto andrebba applicato anche agli animali selvatici il criterio applicato verso gli animali domestici in quanto animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo essendo un criterio di imputazione fondato non sulla custodia ,ma sulla stessa proprietà dell'animale e o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità, con l'unica salvezza del caso fortuito.

Per la Cassazione, pertanto, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva finirebbe per risolversi in un ingiustificato privilegio della pubblica amministrazione, poiché il cittadino danneggiato si troverebbe a dover dimostrare non solo l'evento dannoso ed il nesso di causalità ma anche la colpa dell'ente preposto alla gestione della fauna selvatica.

La Corte e’ partita dall'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c. anche agli animali selvatici, nella parte in cui " attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto che se ne serve” e chiarisce che colui che si serve dell'animale selvatico è la Regione, dal momento che è la Regione l'ente territoriale cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte per delega da altri enti; ivi inclusi i poteri sostitutivi per il caso di omissioni da parte del delegato.

Pertanto, il privato dovrà (dimostrando la dinamica del sinistro e il nesso causale con il comportamento dell’ animale) chiamare in giudizio la Regione, al fine di ottenere il risarcimento per i danni cagionati da fauna selvatica. Laddove, poi, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un ente delegato (ad esempio la Provincia) la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, qualora lo ritenga opportuno, potrà chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal privato danneggiato, onde esercitare la rivalsa.

Quindi il poveretto che si scontra con un cinghiale dovra’:
- Dimostrare l’ incidente e il tipo di animale, con foto o testimonianze. Un amico di chi scrive ha avuto la peggio: la sua auto e’ rimasta bloccata dall’ incidente mentre il cinghiale, apparentemente illeso, se ne e’ scappato.
- Dimostrare anche con rilievi tecnici di non aver investito volontariamente l’ animale.
- Citare la Regione e magari pure il Comune

Daniele Zamperini

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