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QUANTO VALE, INSOMMA, UN ESSERE UMANO? (Sentenza)
Inserito il 30 luglio 1999 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Tabelle di valutazione, sentenza n. 1905/98 (Corte d’ Appello di Roma, III Sez. Civile)

Come abbiamo evidenziato in articoli precedenti, (e come dettaglieremo negli Approfondimenti del prossimo mese) vige una grande incertezza nell’ attribuzione di un valore economico definito all’ essere umano che abbia subito danni alla salute per colpa altrui. Questa incertezza e’ tale che nei vari Tribunali Italiani lo stesso danno viene risarcito con somme assai diverse: a Milano, mediamente, quasi il doppio che a Roma.

La tendenza piu’ diffusa, opportunamente favorita dalle Societa’ Assicuratrici, e’ stata quella di una contrazione delle valutazioni medico-legali e una parallela contrazione del punto di invalidita’.
Non e’ inopportuno osservare come molti illustri medici-legali, a volte titolari di insegnamenti e di riviste del settore (e quindi in grado di influire sugli indirizzi dottrinali) siano legati da rapporti economici certo non indifferenti con le suddette Societa’.
A Roma, nella mancanza di un coerente indirizzo dottrinario, si sono lentamente imposte delle tabelle valutative del tutto personali elaborate da un Magistrato in base a criteri assolutamente restrittivi, sia dal punto di vista della valutazione medico-legale che del risarcimento economico. Queste Tabelle hanno goduto, ovviamente, del completo appoggio delle Societa’ Assicuratrici che ne hanno voluto fare le Tabelle Ufficiali di riferimento, tanto da proporre appello contro le sentenze che si servissero di criteri differenti.
La Corte d’ Appello di Roma, pero’, ha rigettato questa pretesa, sancendo l’ assoluta infondatezza dei criteri che stabiliscono il valore-punto.
La sentenza n. 1905/98 (Corte d’ Appello di Roma, III Sez. Civile) recita letteralmente: “ Le c.d. tabelle Rossetti sono il frutto di una valutazione soggettiva e personale e come tali sono assolutamente prive di valore e inidonee a fungere da criterio di riferimento per la liquidazione del danno biologico. La censura basata sulla asserita applicabilita’ di tali tabelle e’ quindi evidentemente infondata, poiche’ nessun giudice e’ tenuto ad applicarle”.
E’ da rimarcare l’ evidente interesse delle Societa’ Assicurative, dato che si richiedeva una riduzione del risarcimento a meno della meta’ di quanto stabilito dal magistrato “inosservante” delle Tabelle Rossetti.
Diversi altri Magistrati si sono allineati a questa disposizione.
In definitiva sembra avviarsi il lento ma fondamentale processo di unificazione del valore della persona su tutto il territorio nazionale, ispirato a criteri di equita’ e non di interesse assicurativo.
Daniele Zamperini (Liberamente tratto da una comunicazione dell’ ANCIS: Associazione Nazionale Consulenti d’ Infortunistica Stradale, 22/4/99)



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