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Le linee-guida difendono il medico "ad ampio spettro"
Inserito il 07 agosto 2016 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Le linee guida difendono anche da negligenza o imprudena.
Innovativa sentenza della Cassazione: non solo il medico che sbaglia per imperizia ma anche in caso di imprudenza o negligenza, non risponde penalmente (in base alla Legge Balduzzi), se ha seguito le linee-guida e la colpa e' lieve.
(Cass. IV Pen n. 23283/2016).

Un medico era condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo per non aver correttamente diagnosticato, all' atto del ricovero notturno in P.S., l' iniziale rottura di un aneurisma addominale e per non aver disposto una TAC urgente ma solo una da effettuarsi la mattina successiva, troppo tardi per rimediare.

Il medico e' ricorso in Cassazione per una serie di motivi (rilevando che la sintomatologia all' atto del ricovero non era connotata da caratteri di urgenza, nonche' per il fatto che i giudici di merito non avevano provveduto a graduare l' eventuale colpa del sanitario)

La Cassazione annullava la condanna e rinviava la causa alla Corte d' Appello, "bacchettando" le corti di merito in quanto avrebbero dovuto procedere d' ufficio alla valutazione del grado della colpa ed enunciando il seguente principio di diritto:
" La limitazione di responsabilita' , in caso di colpa lieve, puo' operare, per le condotte professionali conformi alle linee-guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dall' imperizia".

In estrema sintesi la Corte ha sottolineato che, trovandosi nella situazione rientrante tra le ipotesi di omicidio colposo o di lesioni colpose ascritti a un esercente una professione sanitaria e in un ambito regolato da linee guida, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del codice penale è necessario procedere d'ufficio all'accertamento del grado di colpa, tenendo conto della parziale abrogatio criminis delle predette fattispecie.

Commento:
La sentenza in esame acquista una particolare importanza perche' supera diversi indirizzi interpretativi unificandoli e stabilendo in sostanza che cio' che conta e' l' osservaza delle linee-guida e che, in caso di comportamenti difformi, vengano sanzionate penalmente solo le difformita' macroscopiche.

Sono infatti sottolineati diversi aspetti, molto importanti per il sanitario che si venga a trovare accusato di malpractice:
- La legge Balduzzi stabilisce l' esenzione da responsabilita' penali in caso di colpa lieve se vengono seguiti i dettami delle linee-guida.

- E' necessario che vengano specificate le linee guida seguite, tenendo conto che l' esistenza stessa di linee-guida differenti stanno ad indicare la possibile correttezza di comportamenti diversi: l' esistenza di diverse linee-guida "presuppongono l' esistenza e la plausibilita' di molteplici comportamenti". E' importante quindi che le linee-guida invocate siano "accreditate".

- Se c'e' divergenza dalle linee-guida, va valutato il grado di divergenza perche' propio dall' entita' del divario e' possibile valutare il grado della colpa, tenedo conto anche delle difficolta' concrete della situazione (" quanto piu' la vicenda risulti problematica, oscura , equivoca o segnata dall' impellenza, tanto maggiore dovra' essere la propensione a considerare lieve l' addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato anzi la negativa evoluzione della patologia")

- La graduazione della colpa puo' essere mutuata dal Codice Civile in conformita' a quanto previsto dal Codice Civile " ritenendosi arduo ipotizzare che uno stesso comportamento possa essere civilmente lecito e penalmente ilecito" per cui costituiva clpa grave " quella derivante da inescusabilita' dell' errore o da ignoranza di principi elementari attinenti all' esercizio dell' attivita' sanitaria".

- Le linee-guida costituiscono raccomandazioni tecniche e di comportamento clinico; non contengono solo regole di perizia ma coinvolgono anche regole di diligenza e di prudenza, che vanno prese in considerazione. Percio' nella valutazione della colpa, pur rimando il settore dell' imperizia quello prevalente, rientrano nella legge Balduzzi e vanno considerati anche i comportamenti generali del sanitario.

In conclusione il giudizio si dovra' basare essenzialmente, sia nei casi di imperizia che in quelli di negligenza o imprudenza, sulla valutazione della gravita' della colpa misurata in base agli standard indicati dalle linee-guida.

La sentenza e' stata rimessa alla Corte d' Appello che dovra' valutare se nel caso siano state omesse le possibili, e dovute attivita' diagnostiche secondo le raccomandazionicontenute nelle linee-guida di riferimento e se, nell' eventuale omissione, vi sia sta colpa lieve o grave.

Non e' possibile non rilevare una possibile refluenza di tali principi di diritto anche in sede civile atteso che lo stesso art. 3 della L. Balduzzi prevede : Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo ; quindi l'individuazione della colpa lieve anche nelle ipotesi di imprudenza o negligenza può avere sensibili conseguenze, quanto meno sotto il profilo della quantificazione, anche in sede civile.

Daniele Zamperini

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