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Continuano le condanne al medico per carenze dell' ospedale
Inserito il 06 marzo 2016 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

"Il primario ospedaliero risponde del deficit organizzativo della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tutti gli obblighi a lui imposti dall'art. 7 del Dpr 128/1969, e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito le necessarie istruzioni al personale e di avere predisposto le direttive per eventuali emergenze". (Cass. sez III civile n. 22338/14)

In seguito ad un danno subito dal neonato in sede di parto (lesione del plesso brachiale) i genitori chiamavano in giudizio i sanitari chiedendo il risarcimento del danno, sostenendo che, non avendo questi rilevato i dati pelvimetrici della gestante, avevano di conseguenza omesso di praticare il taglio cesareo.

Le corti territoriali, sia in primo che in secondo grado, assolsero i medici avendo stabilito che il danno fosse derivato dalle carenze della struttura opedaliera.

La Cassazione annullava la sentenza di merito: il primario, figura "apicale" ha le funzioni di vigilare sull' attivita' del “personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo” a lui assegnato. In generale e' responsabile dei pazienti ricoverati presso il suo reparto decidendo in merito alla formulazione della diagnosi definitiva e predisponendo ricoveri e dimissioni e " risponde del deficit organizzativo della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tutti gli obblighi a lui imposti dall'art. 7 del Dpr 128/1969, e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito le necessarie istruzioni al personale e di avere predisposto le direttive per eventuali emergenze”.

Non puo' essere esentato da responsabilita' il primario che, consapevole della situazione di carenza strutturale, ometta di disporre il trasferimento del paziente presso struttura idonea ad eseguire l'intervento.

La sentenza veniva annullata con rinvio ad una diversa Corte d'appello.

Commento (desolato) di Daniele Zamperini:

Continua la penalizzazione del medico, in base ad astratti concetti , anche per circostanze alle quali e’ totalmente estraneo.
E’ in via di approvazione la legge che modifica i criteri dell’ onere della prova.
Speriamo che basti!


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