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Indispensabile la pressione psicologia per la circonvenzione di incapace
Inserito il 30 marzo 2014 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La minorata capacità del soggetto passivo costituisce il presupposto del reato di circonvenzione di incapace, occorrendo in piu’ la prova di una concreta attività di induzione ed abuso o quanto meno una concreta attivita’ positiva diretta a determinare o rafforzare nel soggetto passivo il proposito di favorire l’ induttore nelle disposizioni testamentarie. In mancanza, non puo’ ravvisarsi il reato. (Cassazione del 15 gennaio 2014, n. 1419)

I fatti:
una donna era stata condannata in primo e secondo grado del reato di circonvenzione di incapace in danno un' anziana minorata nelle sue capacita’ psichiche.

Ricorsa in Cassazione, questa accoglieva il ricorso.

La Corte sottolineava che, perché possa dirsi integrato il reato di circonvenzione di incapace, come gia’ espresso in precedenza (sez. 5 n. 29003 del 16/4/2012) sono necessarie alcune condizioni.:
"a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti"

Concretamente le condotte di abuso e di induzione devono consistere in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira ed in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far si che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso

Non e’ richiesto quindi l'uso di mezzi coattivi o (a differenza del reato di truffa) di artifici o raggiri, ma e’ tuttava necessaria una rilevante pressione morale di suggestione o di persuasione, cioè di una importante spinta psicologica che non puo’ invece ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.

Poiche’ tali pressioni psicologiche non erano state provate, la Cassazione assolveva la donna.

Daniele Zamperini

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