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Epatite post-trasfusionale da infortunio in itinere: soggiace a INAIL
Inserito il 02 marzo 2014 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione (sentenza n. 10565/2013) ha rigettato il ricorso dell’ INAIL contro la decisione d’Appello, in quanto l’ epatite contratta in seguito ad emotrasfusioni conseguenti ad infortunio sul lavoro e’ riconducibile all'attivita’ lavorativa.

L'INAIL aveva sostenuto che, siccome l’ infezione era stata causata da sangue infetto, le conseguenze negative andavano ricondotte ad un errore altrui (dei medici trasfusionisti); il nesso causale veniva quindi interrotto e nulla era attrbuibile all’ infortunio lavorativo.

La Cassazione respingeva qiesta tesi in quanto "nella fattispecie, le emotrasfusioni, determinanti nel dante causa dei ricorrenti l'infezione da HCV, che lo aveva portato a morte, rappresentavano un fattore, intervenuto nella catena delle condizioni, che avevano contribuito all'evento, che non aveva interrotto il nesso causale tra l'infortunio in itinere e la morte”.

Le emotrasfusioni si erano rese indispensabili per la necessita’ di trattamento chirurgico delle fratture subite dal nell'infortunio in itinere e, dunque, in diretta dipendenza causale dall'infortunio." Pertanto, l'epatite, contratta a causa delle emotrasfusioni, non poteva che essere dipesa, per mediazione causale, dall'infortunio stesso.

"In materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno e’ governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attivita’ lavorativa, che sia di per se’ sufficiente a produrre l'infermita’ tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi resistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge".

Daniele Zamperini

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