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Se al centro fitness fanno i dietologi, e' reato
Inserito il 25 agosto 2013 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Dare sistematicamente e professionalmente prescrizioni dietetiche costitusce esercizio abusivo della professione medica (Cass. pen. n. 15006/2013)

I gestori di un Centro Fitness (un commercialista naturopata ed una psicologa) erano stati condannati per esercizio abusivo della professione medica avendo effettuato prestazioni (in particolare prescrizioni dietetiche ed igieniche) senza avvalersi dell’ opera di un medico.

Ricorsi in Cassazione, la Corte ha respinto il ricorso confermando la condanna.

I due imputati sostenevano di non aver posto in essere atti tipici della professione di medico dietista, in quanto si limitavano a somministrare ai loro clienti consigli sullo stile di vita, e di natura alimentare, in assenza di qualsiasi prescrizione o esecuzione di esami diagnostici.

Inoltre mancava il requisito della modalità di esercizio in via continuativa e professionale, ne’ la loro attivita’ veniva pubblicizzata in modo equivoco.

La Corte pero’ respingeva il ricorso.

Tra gli elementi d’accusa venivano sottolineate le testimonianze dei clienti, che ponevano in evidenza il tipo di controlli cui erano sottoposti, nonché i consigli alimentari loro dispensati (confermato dalle risultanze delle schede personali rinvenute nel locale ove per ciascuno di essi erano annotati tipologia, quantità e qualità nutrienti degli alimenti assunti)..
Venivano quindi esaminati dai ricorrenti la qualificazione dei bisogni nutritivi; la verifica di corretta assunzione di alimenti; il controllo su intolleranze alimentari, tutte precedute da anamnesi e richieste di esami del sangue, che venivano poi da loro interpretati e sulla base dei quali erano redatti i programmi alimentari.

Tali condotte, svolte in maniera sistematica, costituivano lo svolgimento della complessiva attività riservata a| medico esperto in scienza dell’alimentazione.

Veniva quindi confermata la condanna ed i ricorremti venivano condannati al pagamento delle spese processuali e di un’ ulteriore ammenda.

Daniele Zamperini

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