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Il professionista con buon curriculum e’ deontologicamente scusabile
Inserito il 14 luglio 2013 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Dal punto di vista deontologico e disciplinare il medico che pure ha commesso un errore grave e mortale puo’ essere valutato con maggiore benevolenza se abbia un buon curriculum privo di altri errori, specialmente se il procedimento penale non si e’ ancora concluso. (Cass III pen n. 35472/2012)

I fatti:
un ginecologo veniva indagato per omicidio colposo per una serie di condotte negligenti che secondo l’ accusa avevano condotto alla morte una paziente che si era sottoposta a un intervento in laparoscopia.
Nelle more del procedimento penale era stato colpito da provvedimenti disciplinari che lo avevano sospeso dall'incarico con il divieto di esercitare la professione per due mesi.

Secondo Suprema Corte andava in primo luogo considerato il fatto che le indagini del procedimento penale erano ancora in corso, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto compiere una valutazione del percorso professionale del ricorrente che (ed e’ utile sottolinearlo) non può ricevere notazioni negative in relazione ad accertamenti ancora in corso o da procedimenti archiviati in relazione a fatti diversi.
Gia’ in precedenza la Corte aveva chiarito come per irrogare la sanzione disciplinare sarebbe stato necessario esaminare in dettaglio le concrete modalità di commissione del reato e i parametri indicati dall'articolo 133 del codice penale (1).

Per questo motivo la sentenza veniva rinviata ai giudici di merito.

Daniele Zamperini

(1)
C.P. Articolo 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

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