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Certificati di malattia, Fascicolo Sanitario Elettronico, prescrizione e ricetta medica
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Legge n. 221 del 17.12.12 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18.12.12, Supplemento ordinario n. 208

Viene convertito il decreto-legge 179/2012, che affrontava anche temi sanitari (vedi relativa pillola):
- articolo 7 (trasmissione telematica delle certificazioni di malattia): convertito con modifiche (non sostanziali);
- articolo 12 (fascicolo sanitario elettronico): convertito con modifiche (non sostanziali);
- articolo 13 (Prescrizione medica e cartella clinica digitale): convertito con modifiche (sostanziali nella parte riguardante l'introduzione della gradualità sanzionatoria nei confronti dei professionisti che non ottemperino alle norme);
- articolo 13-bis (nuovo articolo - ricetta medica): viene modificato il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (vedi relativa pillola) riguardante le modalità di prescrizione dei farmaci da parte dei medici del SSN (nuovo testo: Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente); vengono impartite, inoltre, indicazioni cui le regioni debbono attenersi nell'adottare decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi.

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