Condannato un medico omeopata che praticava esclusivamente terapie omeopatiche con conseguente danno (da omissione) alla salute del paziente. Cassazione III Civ n 7555 del 01/04/2011
Un paziente con disturbi visivi si era rivolto ad un medico generico che aveva riscontrato presenza di cataratta, curandola con prodotti omeopatici da lui preparati. A causa dell’ aggravarsi dei disturbi il paziente si recava a visita, dopo alcuni mesi di cure, da un’ altro medico dove veniva riscontrata una patologia diversa (un intorbidimento essudativo del vitreo). La Cassazione confermava la condanna inflitta al medico dai giudici di merito (risarcimento del danno dioltre 50.000 Euro) in quanto il ritardo diagnostico aveva aggravato irreversibilmente la patologia a carico dell’ occhio provocando una grave perdita di campo visivo. Il medico, affermava la Corte, doveva disporre un accertamento specialistico all'occhio per sincerarsi della vera natura della patologia; cio’ non era stato fatto perche’ il medico omeopata (come affermava a sua discolpa) "persegue metodi diagnostici e terapeutici incompatibili con la prescrizione di accertamenti relativi ad uno specifico ed isolato organo del corpo umano". La Corte contestava questa tesi affermato che l'omeopatia pur costituendo un sistema di medicina alternativo, mira pur sempre alla guarigione dei pazienti. Anche se uno dei principi fondamentali dell'omeopatia è costituito dal fatto che diagnosi e terapia devono riguardare l'intero corpo, ciò non significa che l'omeopata debba evitare gli accertamenti diagnostici specialistici riguardanti il singolo organo, ma semmai vuol dire che egli non potrebbe fermarsi alle indagini specifiche riguardanti il singolo organo. Daniele Zamperini