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Studi di settore: diritto al contraddittorio
Inserito il 05 agosto 2012 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il contribuente inferiore agli studi di settore deve poter sempre accedere al contraddittorio con l'Ufficio.
La Cassazione (sez. tributaria 16/5/2011 n 10778) ha stabilito che l’ accertamento tributario automatico mediante gli studi di settore non puo’ essere considerato tassativo, ma la certezza della prova nasce solo dopo il contraddittorio con il contribuente.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore (dice la Corte) costituisce un sistema di “presunzioni semplici”.
La gravità, precisione e concordanza dei risultati di questa elaborazione non puo’ essere dimostrata “ex lege" dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati, essendo questi dei meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.
In questa sede il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame. La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel semplice rilievo dello scostamento dagli standard, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Daniele Zamperini

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