vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2315
Ultimo iscritto: longhi
Iscritti | ISCRIVITI
 
Promemoria: si puo’ optare tra assegno di invalita’ e indennità di disoccupazione
Inserito il 29 luglio 2012 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

I lavoratori che hanno possibilita' di fruire di piu' trattamenti, possono optare per il piu' favorevole

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli di legge (D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236), nella parte in cui tali norme non prevedono la possibilita’ di opzione per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità e che si trovino anche ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione (naturalmente limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato).

Applicando tale sentenza l' INPS, con circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, ha fornito istruzioni applicative in merito.
Per un corretto esercizio del diritto di opzione l’ assicurato deve presentare all’ Istituto una domanda amministrativa da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità.
Nel caso in cui la situazione di invalidita’ si vada a concretizzare in epoca successiva alla domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima, possono esercitare la facolta’ di opzione ( mediante richiesta scritta) entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Nel caso che l’ opzione non venga esercitata, oppure venga esercitata in ritardo, dovra’ essere effettuata un calcolo di compensazione.
In ogni caso di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
L’ INPS sottolinea che la sentenza della Corte Costituzionale si applica esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l'assicurato e l'Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.
Daniele Zamperini

Letto : 1886 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 18:24 | 100341860 accessi| utenti in linea: 43061