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Se l' autovelox non e' segnalato, la multa col telelaser e' nulla
Inserito il 20 maggio 2012 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La segnalazione preventiva delle apparecchiature finalizzate al rilievo della velocita' ha scopo essenzialmente dissuasivo. Nulle le multe effettuate in carenza della segnalazione (Cass. II Civ. n. 13727/2011)




La Cassazione, nella sentenza sopracitata, ha stabilito che č nulla la multa effettuata con telelaser senza il cartello di segnalazione.
Infatti l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocitą era stato previsto, in un primo momento ('art. 4D.L. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002), per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia.
In seguito, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 (conv. nella 1. n. 160 del 2007), e' stato esteso a tutti i tipi e modalitą di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
Questa dizione ricomprende dunque anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nella disponibilitą degli organi di polizia.
Daniele Zamperini

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