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Farmacie: nuovi servizi al pubblico
Inserito il 04 ottobre 2011 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Decreto del Ministero della Salute del 08.07.11, Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01.10.11

Con questo provvedimento vengono fornite più precise indicazioni sui servizi al cittadino che le farmacie possono implementare, alla luce della precedente legislazione sull'argomento ed alle ulteriori indicazioni fornite dal Garante per il trattamento dei dati personali
I servizi di cui trattasi sono: prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e il ritiro i relativi referti.
Sono esclusi dai servizi le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale, gli esami di laboratorio ad accesso diretto, le urgenze di primo e secondo livello e le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.
E' previsto che le farmacie forniscano i servizi citati secondo procedure ben definite, nel totale rispetto della privacy del paziente, la cui responsabilità è demandata al farmacista titolare della farmacia o al direttore responsabile.
La contrattazione nazionale e regionale fisserà i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione di questi nuovi servizi da parte del servizio sanitario, che non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
L'accordo nazionale definirà altresì i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali stabiliranno i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni saranno erogate.
Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali di cui sopra, i requisiti minimi dei locali saranno quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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