vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2315
Ultimo iscritto: longhi
Iscritti | ISCRIVITI
 
Il Medico e l' IRAP: una storia infinita
Inserito il 08 gennaio 2011 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Lo spinoso problema dell’ IRAP, con gli ormai famigerati “distinguo” e le pronunce contrastanti tra i vari Organi giurisdizionali, desta sempre maggiore interesse e sconcerto tra i medici.
Riportiamo alcune recenti decisioni, perche’ ciascuno possa valutare al meglio le azioni da intraprendere.

Prima sentenza:
Lo studio associato paga sempre l’Irap ex lege, senza eccezioni
Uno studio associato aveva avanzato ricorso contro l’ imposizione fiscale eccependo la mancanza del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza dell’autonoma organizzazione.

La Cassazione, con sentenza del 29/10/10 n. 22212 ha invece stabilito stabilito che lo studio associato deve pagare l’Irap indipendentemente dal requisito dell’autonoma organizzazione.
Infatti, ha sottolineato la Corte, il requisito dell’autonoma organizzazione non è richiesta per gli studi associati, che devono pagare il tributo indipendentemente dal livello organizzativo raggiunto.
“L’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, - spiegano i giudici - nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’Irap l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.
Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta”, che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2”, individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art 5, comma 3, del t.u.i.r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (“in ogni caso”), prescindendo dal requisito dell’autonoma organizzazione”.

Seconda sentenza:
Il medico di famiglie sotto l’ incudine della Cassazione.

La Commissione Tributaria di Trento aveva deciso in favore di un medico di famiglia, ritenendolo esente dall’ IRAP. La Cassazione, pero’, annullava questa decisione con la sentenza n. 21950 del 27/10/2010, rinviando la causa a nuovo giudizio previo nuovo esame della dotazione strutturale del medico.
Questo perche’, ribadendo per l’ ennesima volta i presupposti impositivi dell’ IRAP sotto il profilo dell’ autonoma organizzazione e dell’ uso di minimi beni strumentali, si conferma l’ indirizzo ormai costante della giurisprudenza della Corte che l’ utilizzo di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto impositivo sotto il profilo dell’ autonomia organizzativa.

Commento di Daniele Zamperini
Le contestazioni giuridiche ( francamente fondate) espresse dai medici, e in particolare dai medici di famiglia, hanno fatto breccia in diverse Commissioni Tributarie, ma trovano un ostacolo ancora insuperabile nei criteri rigidi adottati dalla Cassazione.

Il fatto che la presenza di pesonale dipendente non provochi un aumento di reddito o di fatturato in uno studio convenzionato, ma sia semmai una spesa, ed una necessita’ per ottemperare agli obblighi contrattuali, non sembra scalfire la Suprema Corte.
Ci si trova quindi a riportare prima trionfalistici proclami a seguito di pronunce favorevoli da parte delle Commissioni Tributarie, seguiti poi da amare ammissioni di sconfitta in seguito a sentenze di Cassazione che, come nel caso riportato, annullano le precedenti.
Il parere personale di chi scrive e’ che il medico di famiglia che lavori da solo (rara avis, ma esistono ancora) abbia buone probabilita’ di veder riconosciuti i propri diritti; il medico con personale dipendente invece ne avra’ pochissime.

E i medici operanti in gruppi?
E’ ancora un’ incognita, perche’ occorrera’ aspettare per sapere se queste associazioni di sanitari volute dal Contratto Collettivo rientrino in quelle forme associative assoggettate all’ IRAP senza distinzione.
In verita’, siamo pessimisti.

Letto : 3150 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 20:22 | 100319784 accessi| utenti in linea: 60735