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Sequestro del veicolo in caso di ebbrezza, anche se appartiene a terzi
Inserito il 20 aprile 2011 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione si e' pronunciata in modo difforme in diverse sentenze operando dei distinguo a seconda delle circostanze: in certi casi e' ammesso il sequestro del veicolo qualora il conducente sia in stato di ebbrezza, anche se il veicolo appartiene a terzi, in altri casi cio' viene negato.

Il primo caso:
La sent. n. 11791 del 26/3/2010, VI penale, aveva escluso che potesse essere disposto il sequestro del veicolo condotto dal figlio ubriaco se il mezzo apparteneva al padre, escludendo che potesse essere formulato un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato.

Il secondo caso
( n. 20610 del 26/2/2010, IV sez. penale) la Corte ha voluto superare l' aspetto puramente formale della proprieta' del mezzo valutando invece le condizioni concrete dei fatti.
Il caso in oggetto trattava di un ragazzo colto in stato di ebbrezza alla guida di un motociclo intestato alla madre. Il veicolo era stato sequestrato, ma la proprietaria aveva presentato ricorso basandosi proprio sul fatto che il veicolo era intestato a persona diversa da quella del guidatore.
La Corte le ha dato torto.
Il concetto di appartenenza, secondo i magistrati, non e' stettamente riconducibile, dal punto di vista strettamente giuridico, né alla nozione di proprietà né alla semplice intestazione del veicolo, ma va verificato in concreto se il soggetto che si pone alla giuda del veicolo in stato di ebbrezza sia o meno in grado di esercitare un effettivo e concreto dominio sul mezzo in una maniera che, indipendentemente dalla formale intestazione, può assumere sia le forme del possesso che quelle della detenzione, escludendone la rilevanza solo per forme di possesso meramente occasionali.
Nel caso in oggetto i giudici hanno ritenuto che la madre (sessantasettenne) di fatto non esercitasse un effettivo e concreto dominio sul mezzo che invece veniva verosimilmente esercitato dal figlio trentanovenne, che ne era quindi il concreto possessore.

Tuttavia (terzo caso) la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20093 del 26 maggio 2010, ha invece escluso che si possa applicare la misura in esame in caso di auto aziendale, anche se il conducente è colto alla giuda in stato di ebbrezza.
Per i giudici, il carattere afflittivo della confisca trascenderebbe le esigenze di sicurezza e verrebbe ad essere incompatibile con l’applicazione della misura in parola alla luce dei principi di legalità, personalità e responsabilità che caratterizzano le sanzioni penali. Per questi motivi la Suprema Corte ha annullato il provvedimento restrittivo adottato dal Tribunale del riesame di Vicenza con il quale era stata disposta la confisca del veicolo condotto dal legale rappresentante della società intestataria del veicolo sottoposto a confisca.

Insomma, non c'e' ancora una univoca interpretazione delle norme in materia, bisognera' attendere ulteriori e (speriamo) definitivi chiarimenti.
Daniele Zamperini

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