Legge n. 120 del 29.07.10, Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.07.10 Supplemento ordinario n. 171
La legge apporta varie modifiche al codice della strada, alcune delle quali interessano anche il mondo medico e sanitario più in generale. Articolo 23 (modifica gli articoli 119 e 128 del codice della strada): vengono individuati con maggior precisione i medici accertatori; ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria l'interessato dovrà esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalità saranno individuate con decreto ministeriale); anche il medico di fiducia è chiamato a certificare i precedenti morbosi del richiedente; viene ribadito che le spese per eventuali accertamenti inerenti l'idoneità alla guida sono a carico del richiedente; i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore, ed in seguito a tale comunicazione i soggetti interessati saranno tenuti alla revisione della patente di guida. Articolo 50: viene introdotta la certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto. Articolo 55: sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli dovrà essere riportato un pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.