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Reperibilità dei pubblici dipendenti in malattia
Inserito il 22 gennaio 2010 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206 del 18.12.09, Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.01.10

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) del decreto legislativo 150/09 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), viene stabilito che il pubblico dipendente assente per malattia debba rendersi reperibile dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 di tutti i giorni (lavorativi, non lavorativi e festivi).
Sono previste esclusioni dall'obbligo di reperibilità: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta.
E' altresì escluso dall'obbligo di reperibilità il dipendente pubblico già sottoposto a visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

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