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Praticare solo rapporti protetti puo’ rendere nullo il matrimonio
Inserito il 25 luglio 2010 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Se la coppia non concepisce figli in quanto pratica solo rapporti protetti, sia pure per motivi di salute, le nozze sono nulle, e questo anche se non sono previsti, dalla legge italiana, obblighi connessi a doveri di procreazione. E cio' deriva dalla legislazione concordataria, non incompatibile con l’ ordinamento civile.

Questo principio e' stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 814/2009) che ha ratificato l'annullamento di un matrimonio concordatario per esclusione del 'bonum prolis' stabilito dal Tribunale ecclesiastico. La decisione del Tribunale ecclesiastico "non trova ostacolo nella circostanza che la legge statale" non consideri i figli "essenziali allo sviluppo dell'unione coniugale".

La coppia interessata, al momento delle nozze, era al corrente del fatto che lui da una malattia grave che attraverso i rapporti sessuali si sarebbe potuta trasmettere sia alla moglie sia all'eventuale feto, per cui aveva deciso di avere solo rapporti protetti. Il Tribunale Ecclesiastico del Lazio, aveva annullato le nozze e la sentenza era stata ratificata dalla Sacra Rota.
Il Tribunale italiano aveva successivamente convalidata la sentenza ma la donna eccepiva un presunto contrasto con l'art. 32 della Costituzione per cui si rivolgeva alla Cassazione.
La Suprema Corte respingevano il ricorso, in quanto "la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del 'bonum prolis' nell'ipotesi in cui questa intenzione sia stata manifestata da un coniuge e accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio".
La "non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di non procreazione, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla formazione di quella societa' naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo dell'unione coniugale, come e' evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri". Concludeva la Corte:, "la nullità del matrimonio concordatario è stata dichiarata per la concorde esclusione del 'bonum prolis' da parte di entrambi i coniugi e, quindi, per una causa che la giurisprudenza di questa Corte, per quel margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto, in materia matrimoniale, nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamento stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l'ordine pubblico italiano".

Daniele Zamperini

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