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La ASL responsabile dei danni da randagismo
Inserito il 26 novembre 2009 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Cassazione: animali randagi? Non sempre il Comune è responsabile, bensi' la ASL

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 8137/2009) si e’ pronunciata su un argomento finora abbastanza controverso, e cioe’ sulla responsabilita’ connessa ai rischi per la salute pubblica causata dalla presenza di cani randagi, e all’ eventuale risarcimento dei danni da essi provocati.

Tale responsabilita’ veniva attribuita anche al Comune, essendo l’ ente gestore del territorio, ed essendo il Sindaco la prima autorita’ sanitaria cittadina. Ma l’ evoluzione delle norme ha modificato alcuni aspetti.

In tema di randagismo, ha infatti stabilito la Corte, sono le Asl territorialmente competenti, a dover risarcire i danni alle persone che subiscono danni dai cani randagi e ciò in quanto una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.

Daniele Zamperini

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