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Il sostituto del Medico di Famiglia deve sempre apporre il suo timbro nella ricetta
Inserito il 20 luglio 2009 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

L' obbligo deriva dalle disposizioni generali che impongono la precisa identificazione del medico prescrittore, cosa non possibile dalla sola firma.

E' stato pubblicato a settembre 2008, sul settimanale "24ore Sanita'" un articolo, a firma di un noto medico di famiglia, avente come titolo a quattro colonne "Niente timbro per il sostituto del MMG" in cui si sostiene in sostanza la tesi che il sostituto non debba apporre il suo timbro insieme a quello del titolare, in quanto non previsto dalla Convenzione.
In verita’ il sanitario, in risposta ad una nostra lettera in cui contestavamo questo assunto, ha cercato (un po’ stizzosamente e maldestramente, a dire il vero) di correggere il tiro, affermando di aver voluto intendere una cosa diversa da quanto riportato sul titolo.
Ma un titolo che dice “Niente timbro per il sostituto del Medico di Famiglia” puo’ voler dire invece “Il timbro ci vuole ma la multa e’ applicata in modo erroneo”?
Prendendo atto del mutamento di rotta, ci sembra tuttavia importante ribadire il nostro concetto, in quanto la correzione e’ stata riportata in modo molto meno visibile rispetto all' articolo originario, e qualche collega puo’ essere stato tratto in errore, con possibili gravi conseguenze.
A nostro giudizio infatti l’ obbligo del sostituto di apporre il proprio timbro (e non la sola firma) e' stabilito da un disposto di norme che riguardano tutti i medici e che obbligano il firmatario di una ricetta (qualsiasi ricetta, convenzionata o libero-professionale) ad essere identificabile "non mediante la sola firma".
Tale dizione e’ rinvenibile in numerosi siti ufficiali, ministeriali e di ASL. Controlli chi vuole.
Il fatto che non sia riportato in Convenzione non fa differenza, in quanto la Convenzione non ha obbligo di ribadire disposizioni generali gia' in vigore!
Nella scrittura di una ricetta o di un certificato, infatti, la norma generale vuole che il medico sia sempre identificabile con mezzo diverso dalla sola firma; infatti questa puo’ essere (legittimamente) poco leggibile, e non consentire l' individuazione del prescrittore. Per questo motivo deve esserci anche un' intestazione a stampa oppure un timbro oppure un codice identificativo.
In sostituzione del timbro e' ammessa, per prassi consolidata, anche la scrittura delle generalita' in carattere stampatello.
E questo riguarda tutte le ricette ed i certificati, che siano convenzionati oppure no.
Cito per tutti il sito dell' Agenzia del Farmaco: " Il medico deve essere identificabile, dunque non è sufficiente l'apposizione della sola firma, ma è necessaria una intestazione a stampa sulla ricetta, un timbro recante o meno il codice regionale, o altro mezzo idoneo".
http://www.agenziafarmaco.it/wscs_render_attachment_by_id/111.76082.11504549866216a30.pdf?id=111.73539.1150452650774

Un aspetto paradossale riguarda il nuovo ricettario dei medici convenzionati , distribuito ai titolari e registrato in modo da garantire la tracciabilita'. Il titolare del ricettario, quindi, e' sempre identificabile, anche se dimentica di apporre il suo timbro; il sostituto invece no, e necessita di una precisa identificazione.
"La ricetta del SSN e' sempre riconducibile al medico convenzionato a cui e' stata assegnata, secondo le disposizioni del DM 24/6/04 (in applicazione al c. 4 art. 50 DL 269/03), per cui, in caso di sostituzione del medico titolare la ricetta puo' essere spedita anche se e' presente il solo timbro del medico sostituto, senza codice regionale" (Circolare Assiprofar 61/05 - riportata su Caf Latium settembre 2006 -
http://www.aismme.org/images/REG.%20LAZIO%20RICETTE.pdf )

E' stato sfiorato, in modo un po’ strano, il problema delle ricette degli ospedalieri, spesso prive di timbro e riportanti solo un numero di codice scritto a penna. Occorre tener conto della nota Min. San. 800/UCS/AG. 70.3/2147 del 6-5-1985 (che ci risulta tuttora in vigore e mai abrogata) che stabilisce che
"Nel redigere le prescrizioni, il medico puo' far uso anche di ricettari intestati a ambulatori, cliniche e case di cura, ospedali, ecc. purche' apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi altro mezzo che lo identifichi".
Il codice personale e’ considerato mezzo idoneo all’ identificazione, quindi la prassi degli ospedalieri appare corretta.

In conclusione, quindi, e' un errore per il sostituto omettere il proprio timbro, in quanto la mancata identificazione del medico puo’ portare a situazioni da codice penale molto molto gravi. Si pensi ad esempio ad un farmaco "salvavita" rifiutato dal farmacista per mancanza di timbro, oppure al contrario un farmaco prescritto senza timbro dal sostituto e dispensato dal farmacista ma che danneggi il malato: come si identifichera' il responsabile?
Che poi la sanzione possa essere comminata in base ad uno o ad un altro articolo della Convenzione, che sia di qualche euro maggiore o minore, ci sembra del tutto irrilevante.
Daniele Zamperini (Stesura del 12/2008)

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