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No al danno esistenziale: rivisti i criteri di risarcimento
Inserito il 20 febbraio 2009 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito in modo unitario, senza divisioni fittizie in sottocategorie variamente etichettate. "Solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato e' fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale". (Cass. Sez. Unite 26972/2008).


La Cassazione ha messo fine al contrasto giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno esistenziale, che si protraeva da tempo.
I Magistrati hanno stabilito che non è possibile invocare “diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità” e considerarli risarcibili.
"Sono palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato tutela la giustizia di prossimità".
Sono risarcibili solo lesioni a diritti inviolabili concretamente individuati. Non esiste un separato diritto alla felicita'. Il danno non patrimoniale va valutato e risarcito nel suo complesso.
Daniele Zamperini

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