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Liberta' di rifiutare le cure, anche a rischio della vita
Inserito il 13 maggio 2009 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Corte di Cassazione si e' ancora pronunciata sul tema della libera determinazione alle cure confermando la linea del diritto all' autodeterminazione (Cass. IV Pen. 37077/2008)

Il paziente che sia in possesso delle "capacita' intellettive e volitive" ha il diritto di rifiutare le cure "secondo una totale autonomia di scelte che puo' comportare il sacrificio del bene stesso delle vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario".
Questo diritto si basa su un adeguato "consenso informato", che comporta "la facolta' non solo di scegliere tra le diverse possibilita' di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale".
Viene ribadita la libera disponibilita' del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacita' intellettive e volitive, e la totale "autonomia di scelte che puo' comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario"..
Tutto cio', sottolinea la Corte, nel rispetto del "diritto del singolo alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione (per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge)".
Questo estremo diritto (di rifiutare le terapie fino alla morte) va quindi riservato a casi particolari, allorche' il paziente sia stato adeguatamente informato e prenda la sua decisione in pieno possesso delle sue capacita' intellettive e volitive.

Tutto cio' non ha riferimento con il caso Englaro, nel quale le motivazioni della Cassazione sono state essenzialmente procedurali, poggiando essenzialmente sul rilievo che la vicenda in questione non riguarda un "interesse generale e pubblico ma una tutela soggettiva e individuale" di Eluana per cui il Pubblico Ministero non aveva il potere di intervenire in tale ambito e non poteva quindi impugnare la precedente sentenza che consentiva l' interruzione dei mezzi di sopravvivenza.
Daniele Zamperini

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