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Pedofilia on-line: il fenomeno del Grooming
Inserito il 30 luglio 2009 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

In Italia non è ancora stato introdotta una normativa che regoli in modo specifico il fenomeno così detto del grooming (adescamento dei minori tramite Interne). La mancata introduzione di una disciplina ad hoc, sembra dovuta però a fattori esterni più che ad una concreta mancanza di volontà.

Il fatto che reato di grooming non sia stato introdotto nel nostro codice penale da parte della Legislatura precedente è da attribuirsi alla non approvazione del cd. “pacchetto sicurezza”, nel quale il suddetto reato era stato fatto rientrare. Sicuramente, però verrà introdotto dall’attuale Governo.

Occorre, dunque, dare prima di tutto, una definizione di grooming.
Il termine deriva dal verbo inglese to groom che è normalmente riferito ai cavalli. La definizione esatta è "il governo della mano", che rappresenta tutte le operazioni di pulizia e cura del cavallo.
Nell’ambito delle modalità di adescamento dei minori, è un metodo usato per indebolire la volontà del minore in modo da ottenerne il massimo controllo.
In questo processo, ancora scarsamente studiato in Italia, colui che abusa « cura » (grooms) la vittima, la induce gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. Il metodo può presentare diverse caratteristiche: ad esempio mediante una subdola opera di convincimento effettuata attraverso una normale comunicazione (ad esempio, chat) o supportando questa attività con l’invio di immagini pedopornografiche al minore. Il fine è sempre lo stesso: cioè quello di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori. Questa tipologia di adescamento, proprio perchè svolta in maniera «amichevole», è in realtà molto insidiosa ed è utilizzata soprattutto in INTERNET e attraverso lo scambio di sms .( Definizione tratta dalla Relazione del Disegno di Legge n°2169 presentato alla Camera dei Deputati il 25 gennaio 2007.)
L’attività di grooming può durare settimane, ma anche mesi; il minore, infatti, viene lentamente e gradualmente preparato da parte dell’abusante al loro primo incontro. L’abusante può cercare di manipolare la volontà del minore attraverso strumenti diversi. Per esempio, mostrando un particolare interesse per il minore, facendolo sentire speciale. L’obiettivo è di diventare un vero e proprio confidente del minore, condividendo con lui dettagli molto intimi della sua vita sessuale e delle sue relazioni. Normalmente l’abusante naviga in pubbliche chat alla ricerca di un minore più vulnerabile; una volta individuato lo invita a chattare in una private room. Questo nuovo ambiente, la possibilità di usare pseudonimi e l’anonimato, rendono molto facile la possibilità d’introdurre argomenti intimi e soprattutto legati alla sfera sessuale. L’intimità creata nel tempo risulterà prodromica ad un primo scambio di numeri di telefono ed infine ad un vero e proprio incontro tra l’abusante e la vittima.
Normalmente l’abusante svolge l’attività di grooming con più minori contemporaneamente al fine di arrivare ad incontrarne almeno uno .( Informazioni tratte Online grooming and UK law presentazione fatta da Jon Carr per Childnet, in un convegno in Lussemburgo, 2007.)
Uno studio dell’Università di Lancashire ha così descritto le cinque fasi della tecnica del grooming:
- la prima fase, denominata Friendship forming stage è quella in cui l’abusante inizia ad instaurare un rapporto con il minore e, nella maggior parte dei casi, si fa inviare una sua foto.
- Segue la fase chiamata Relationship forming stage in cui l’adulto inizia a prendere informazioni sulla sua vita privata.
- Successivamente, l’abusante inizia ad indagare sui possibili fattori di rischio di essere scoperto, interrogando il minore sulla posizione del computer, sulla presenza in casa dei genitori e sugli eventuali controlli da parte loro (tale fase prende il nome di Risk assessment stage).
- A questo punto inizia la vera e propria manipolazione del minore, in cui l’adulto prima cerca di creare una situazione di intimità per indurlo a confidarsi (Exclusivity stage), poi inizia ad indagare sulla sfera sessuale del minore (Sexual stage). In questa fase spesso l’abusante mostra immagini pedo–pornografiche con minori sorridenti, per dimostrare che si stanno divertendo, e talvolta cerca di ottenere un’appuntamento con il minore. La stessa tecnica di manipolazione psicologica è impiegata, dopo l’abuso, per ottenere il silenzio della vittima attraverso il ricatto. Si fa credere al minore che, partecipando all’atto sessuale, abbia commesso un crimine; oppure lo si minaccia di mostrare le immagini che lo ritraggono ai genitori o agli amici.
In conclusione quindi si può dire che il grooming è una forma di approfittamento della fiducia di un minore, realizzate attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, sms, chat line, eccetera), in funzione del compimento di delitti sessuali .( Definizione tratta dalla Relazione del Disegno di Legge)
(segue)
Sara Menichetti, Consulente Legale, Roma, smenichetti@yahoo.it

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