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Ancora una condanna per la Guardia Medica che rifiuta la visita
Inserito il 16 luglio 2009 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Un medico addetto al servizio di Guardia Medica non puo’ rifiutare l’ intervento e deviare il caso al 118, perche’ rischia una condanna in sede penale.
Occorre evitare confusione tra "Omissione di soccorso" e "rifiuto d'atti d'ufficio" perche' puo' portare a gravi conseguenze penali.

Una recente sentenza della Cassazione (Sez. VI penale, n. 35344/2008 ) ha riguardato il caso, a dire il vero non nuovo, di un medico di guardia medica che, benche’ chiamato e sollecitato dal paziente, aveva rifiutato l’ intervento consigliando invece di chiamare il 118 per una ospedalizzazione; a spiegazione e a propria discolpa aveva addotto di essere sprovvisto dell’ attrezzatura necessaria per tamponare l'emergenza.
Ma come gia’ espresso da una giurisprudenza consolidata, questo comportamento puo’ configurare un rifiuto di atti d'ufficio.
I medici spesso confondono la figura dell’ “omissione di soccorso” con quella di “rifiuto di atti d’ ufficio”. Mentre per il primo aspetto puo’ essere lecito il rifiuto di intervento da parte di un sanitario allorche’ non si trovi presente sul posto e siano disponibili modalita’ di intervento piu’ efficaci da parte di terzi, il medico che rivesta qualifica di Pubblico Ufficiale non puo’ invece esimersi dai suoi obblighi d’ ufficio, a cui deve ottemperare anche qualora ne ravvisi la non-utilita’. "Durante il turno di guardia- ha ribadito la Cassazione- il medico e' tenuto ad effettuare al piu' presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente".

La famiglia della paziente, tetraplegica impossibilitata alla minzione da circa 12 ore, aveva piu’ volte telefonato alla guardia medica, chiedendo di sostituire il catetere urinario, che era ostruito; il medico pero’ rifiutava l’ intervento invitando a chiedere l’ intervento del 181 essendo lui "sprovvisto del set sterile necessario per l'operazione di sostituzione del catetere". La famiglia, alla fine, si rivolgeva effettivamente al 118 che interveniva per l’ ospedalizzazione; ma il marito della paziente pero’ non aveva consentito al trasferimento in ospedale e alla fine si era dovuto rivolgere privatamente ad un'infermiere professionale per la sostituzione del catetere.
Il medico di guardia, denunciato, era stato condannato gia’ dai giudici di merito. Proposto ricorso in Cassazione, questo pero’ veniva respinto e la condanna confermata.
La Corte ha sottolineato che "l'urgenza dell'intervento, specie in campo sanitario, va apprezzata con riferimento al pregiudizio, anche potenziale e non necessariamente irreparabile, che puo' comunque derivare al paziente dalla mancata o tardiva assistenza sollecitata" per cui andava confermata la condanna nei confronti di un medico di guardia per avere "indebitamente rifiutato [...] l'intervento domiciliare ".
Daniele Zamperini (Stesura 12/2008)

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