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Gli insulti nel traffico sono reati senza attenuanti
Inserito il 12 marzo 2007 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Sono talmente futili i motivi che portano un automobilista ad insultarne un altro, che non meritano nessuna attenuante

Gli automobilisti imbottigliati nel traffico, quelli che sognano di fare come Michael Douglas in “Un giorno di ordinaria follia”, stiano accorti: non e’ necessario prendere un’ arma e cominciare a sparare, per finire sotto processo. Basta uscirsene con un banalissimo insulto, di quelli che vengono fuori “in automatico” nei momenti di stress.
Infatti, benche’ lo scambio di insulti piu’ o meno coloriti tra automobilisti sia ormai un’ usanza pressoche’ quotidiana e scambievolmente accettata, in realta’ costituisce un reato e non e’ meritevole di nessuna attenuante.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (V penale, con sentenza n. 36087) che ha confermato la condanna inflitta ad un automobilista napoletano, condannato dai giudici di merito ad una multa di 500 euro per aver ripetutamente rivolto l’ epiteto 'str...' nei confronto di un altro suscettibile automobilista, in occasione di un diverbio per questioni di circolazione stradale.
Secondo la suprema Corte, trattandosi di “banali questioni” caratterizzate dalla futilita’ dei motivi, gli improperi scambiati per questioni di traffico non sono neppure meritevoli del riconoscimento delle attenuanti.
L’ imputato, gia’ condannato per ingiurie dal Giudice di Pace di Napoli, aveva opposto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che, quando si e' imbottiglianti nel traffico, tale espressione e’ talmente ricorrente da non avere la ''minima carica di disvalore sociale''.
La Cassazione ha respinto il ricorso negando le attenuanti generiche ''in ragione della futilita' dei motivi ispiratori della condotta delittuosa (una banale questione di precedenza nella circolazione stradale) quali indici del carattere dell'imputato refluenti sulla valutazione complessiva della personalita' medesima'' e aggiungendo alla multa un ulteriore pagamento di 500 euro alla cassa delle ammende, e il pagamento delle spese processuali.
DZ
Fonte: Adnkronos

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