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Inasprimento delle pene per i pirati della strada
Inserito il 10 ottobre 2006 da admin. - scienze_varie - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Inasprite le pene, introdotte sanzioni accessorie (lavori di pubblica utilita'), prolungata la sospensione della patente

Sono state emanate (Legge 102 del 21/2/2006 G.U. 17/03/2006, n. 64) nuove e piu' severe norme mirate a limitare le infrazioni al codice della strada.
In estrema sintesi:
Innanzitutto si osserva l'elevazione delle pene per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, conseguenti alla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, prevedendo la pena della reclusione da due a cinque anni (il testo precedente stabiliva il minimo di un anno); per le lesioni gravi (prima: reclusione da due a sei mesi; multa da 247 a 619 Euro) e' prevista ora la pena della reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 500 a 2000 Euro. Per le lesioni gravissime e' prevista ora la sola pena della reclusione, da uno a tre anni anziche' la reclusione da sei mesi a due anni o multa da 619 a 1239 Euro.
Si deve a questo riguardo rilevare che l'inasprimento sanzionatorio riguarderà anche gli omicidi e le lesioni colpose conseguenti alla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per i soli delitti colposi commessi con violazione delle norme del codice della strada è prevista ora la possibilità di comminare, unitamente alla pena della reclusione, anche una sanzione accessoria consistente in un lavoro di pubblica utilità. Si tratterebbe della "prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività". Andrebbe svolta presso un Ente Pubblico Territoriale o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nell'ambito della provincia di residenza del condannato, e senza pregiudizio per le sue esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute. La prestazione non può essere superiore alle sei ore settimanali, salvo diversa richiesta del condannato, ed in ogni caso mai superiore alle otto ore giornaliere. In caso di recidiva non puo' essere inferiore ai tre mesi.

Vengono inasprite anche le pene accessorie: per le lesioni personali il giudice potrà sospendere la patente da 15 giorni a tre mesi; se le lesioni sono gravi o gravissime, fino ad un massimo di due anni (prima: da uno a sei mesi), o arrivare a quattro nelle ipotesi di omicidio colposo (prima: da due mesi a un anno).
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi delle norme sul patteggiamento.
Vengono poi abbreviati, con una serie di norme, i tempi processuali.
Dal punto di vista civilistico la legge prevede che si applichino alle cause di risarcimento per incidente stradale le norme del rito del lavoro, cosa che ha destato notevoli perplessita' da parte di molti giuristi per le prevedibili complicazioni procedurali.
Daniele Zamperini - Guido Zamperini

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