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Ciarlatani e falsi medici: attenzione alle conseguenze
Inserito il 21 luglio 2006 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Chi esercita abusivamente la professione medica risponde dei danni provocati qualora non consenta al paziente di curarsi adeguatamente (sentenza)

Non e’ rara la notizia, riportata dai mezzi di comunicazione, della scoperta di “falsi medici” che, pur non laureati, esercitavano la professione medica. Frequenti sono poi i “maghi” ed i ciarlatani che , confidando nella debolezza psicologica dei malati piu’ gravi, sostituiscono le loro “terapie” a quelle della scienza ufficiale.
La loro scoperta porta generalmente alla cessazione delle attivita’ truffaldine ma, ci si chiede, cosa puo’ accadere se tale attivita’, esercitata senza le necessarie competenze, avesse arrecato la morte o comunque un danno alla salute dei clienti?
Risponde a cio’ una recente sentenza della Cassazione penale ( Sez. V, 25/10/2005, n. 39246):
Colui che, esercitando abusivamente la professione medica ( articolo 348 c.p.), formulando diagnosi errate e prescrivendo terapie inadeguate ed inefficaci, e non consentendo al malato di assumere i farmaci corretti o altre terapie che potrebbero avviarlo alla guarigione o comunque determinare un miglioramento delle sue condizioni di salute, determina la morte o un peggioramento delle condizioni del malato, e’ colpevole del delitto di cui all'articolo 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto).
Si rileva, in questa evenienza, il concorso tra un delitto doloso ed uno colposo, in quanto l’ agente commette un reato doloso, pur causando conseguenze non volute. Viene a mancare l’ elemento doloso a proposito della morte o dell’ aggravamento, tuttavia esiste un diretto nesso di causalità imputabile all’agente. L’esercizio abusivo della professione medica è delitto contro la pubblica amministrazione di per sé non offensivo del bene della vita o della salute; qualora consegua la morte, sebbene non voluta, questa viene attribuita all’agente a titolo di colpa.
DZ– GZ

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