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Le nuove norme della legittima difesa
Inserito il 21 luglio 2006 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La recente legge allarga la presunzione di innocenza per chi difende i propri beni.

Informazione utile per tutti i cittadini, anche se non specifica per i medici: La legge 13/2/06, n. 59, in G.U. 2 marzo 2006, n. 51, ha modificato la disciplina della legittima difesa.
In particolare ha ritenuto che vi sia proporzionalità fra difesa ed offesa allorché la prima, nel contesto della violazione di domicilio (concetto allargato ad ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), sia consistita nell'uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o altrui incolumità ovvero (e questo e’ il principio innovativo) i beni propri od altrui nell'ipotesi di pericolo d'aggressione e sempre che non vi sia stata desistenza (resa o fuga) da parte del malfattore.
Non e’ stato quindi sancito, come frettolosamente pubblicato da molti giornali, il principio della “giustizia del far west”: l’ aggredito non ha mano libera, ma si e’ posta la presunzione che questi, in una situazione in cui il turbamento emotivo e l’ obiettivo pericolo lasciano poco tempo alla riflessione, si trovi in posizione di legittima difesa. (DZ-GZ)

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