vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2315
Ultimo iscritto: longhi
Iscritti | ISCRIVITI
 
Tatuaggio a un minore senza consenso dei genitori è reato
Inserito il 26 aprile 2006 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Un tatuaggio permanente può essere considerato lesione cutanea (Cassazione)

E' passibile di denuncia per lesioni dolose colui che effettua un tatuaggio permanente ad un minorenne senza il consenso dei genitori. Questa è la sostanza della sentenza n. 45345 del 14/12/2005 della Cassazione (sez. V penale). Sono perseguibili, secondo il Codice Penale, tutte le lesioni dolose che comportino una malattia. Il procedimento può essere attuato d’ ufficio in caso di lesione che comporti una durata della malattia superiore a 20 giorni (lesione dolosa grave) o per la quale residui una malattia probabilmente insanabile. Il problema può consistere, in casi consimili, nell' esatta definizione della malattia. La Corte ha perciò specificato che per la sussistenza della malattia di cui all'art. 582 c.p. non è necessario che si verifichi un' apprezzabile riduzione di funzionalità della parte del corpo interessata dal fatto lesivo (la malattia dunque non si identifica con la menomazione funzionale), ma quel concetto abbraccia tutti i fatti lesivi di modesta entità, quali le ecchimosi, i graffi, le scalfitture, le abrasioni etc.. Nel caso in oggetto un soggetto aveva praticato sul corpo di una minorenne un tatuaggio senza il consenso dei genitori della stessa. Questo tatuaggio aveva comportato (come avevano stabilito i periti un'alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute. Sulla scorta del principio espresso prima, e sulla base di questa menomazione cutanea (avente anche i caratteri della permanenza) la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna nei confronti dell'operatore inflitta dalle Corti di merito. Né sono valse le argomentazioni difensive sulla scarsa entità della lesione: Non vi è spazio, in questa sede - ha aggiunto la Corte - per la prospettata distinzione fra apprezzabilità e semplice percettibilità della lesione.

(Daniele Zamperini- Guido Zamperini

Letto : 5901 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 16:20 | 100315439 accessi| utenti in linea: 51636