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Prescrizione farmaci analgesici-stupefacenti
Inserito il 06 marzo 2006 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Prescrizione farmaci analgesici-stupefacenti: cosa cambia con la legge 49/06

La pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della legge n. 49 del 21 febbraio 2006 ha introdotto alcune novità per quanto riguarda le modalità di prescrizione dei farmaci analgesici/stupefacenti.
Le novità più significative riguardano la prescrizione di questi farmaci per indicazioni diverse dalla terapia del dolore severo in corso di malattie neoplastiche o degenerative.
Scomparirà, infatti, il vecchio ricettario distribuito dagli ordini dei medici che verrà sostituito da uno nuovo, a ricalco, le cui caratteristiche tecniche verranno definite a breve con decreto del Ministero della salute (in attesa si continuerà ad utilizzare quello vecchio, distribuito dall'ordine).
Il fatto che il nuovo ricettario sarà a ricalco eviterà al medico l'incombenza di scrivere tre volte le stesse cose.
Inoltre, già da ora sul vecchio ricettario: si potrà prescrivere una quantità di farmaco per coprire fino a 30 giorni di terapia; sarà necessario scrivere solo cognome e nome dell'assistito (e quindi non il suo indirizzo); per quanto alla dose, alla posologia ed al modo di somministrazione, non è specificato più l'obbligo di scrivere in tutte lettere.
In intrambe le situazioni (quindi anche nel caso di prescrizione per la terapia del dolore severo in corso di malattie neoplastiche o degenerative) bisognerà rilasciare la prescrizione in triplice copia in caso di prescrizione a carico del SSN ed in duplice copia nel caso che il medicinale venga pagato dal paziente: copia della prescrizione dovrà essere conservata dal paziente.
Non viene fatta più menzione dell'obbligo, da parte del medico, di conservare copia della prescrizione (nel caso di prescrizione per la terapia del dolore severo in corso di malattie neoplastiche o degenerative, tale obbligo era già stato abolito in precedenza): a nostro avviso ciò comporterà, per il medico, la necessità di dover comunque attivarsi per conservare copia della prescrizione in modo da poter risalire a cosa, quanto e quando ha prescritto (se non altro per un minimo di autotutela).
Una sintesi di quanto sopra è reso disponibile al link segnalato, nella relativa sezione (la corretta prescrizione dei farmaci).

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