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Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Inserito il 12 gennaio 2006 da admin. - scienze_varie - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Decreto-legge n. 3 del 10.01.06, Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006
Con questo provvedimento viene recepita la direttiva CEE 98/44 relativa alla brevettabilitą delle invenzioni biotecnologiche.
Esso definisce il significato dei vari termini impiegati (in particolare, "materiale biologico" e "procedimento microbiologico"), stabilisce cosa sia brevettabile e cosa no, il procedimento da attuarsi per ottenere il brevetto e la sua tutela.
Per quanto riguarda il campo umano, rilevante l'articolo 4, che stabilisce cosa non sia brevettabile:
- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonchč la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignitą e l'integritą dell'uomo e dell'ambiente;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalitą della clonazione;
- i procedimenti di modificazione dell'identitą genetica germinale dell'essere umano;
- ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
- le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalitą eugenetiche e non diagnostiche;
- una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza č considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;
- ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

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