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Il giudice ordinario è competente per le controversie tra MG e ASL
Inserito il 12 dicembre 2005 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

E' il giudice ordinario che ha la competenza a dirimere le controversie Tra ASL e i medici convenzionati per la medicina generale.

Un medico aveva chiesto l'annullamento di un atto della ASL che aveva nominato un medico ad interim. Il giudice del lavoro aveva dato ragione al medico affermando la competenza del giudice ordinario, ma il TAR e il tribunale, cui la ASl aveva fatto ricorso, avevano dato invece torto al medico sostenendo l'incompetenza del giudice ordinario in materia di liti riguardanti la convenzione di medicina generale. La Cassazione, con sentenza 20344 del 21 ottobre 2005, a sezioni unite, conferma l' orientamento consolidato che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di rapporti tra medici convenzionati esterni ed Unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, affermando che, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalita' istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali parasubordinati che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Pertanto, costituito il detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della ASL, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla p.a., spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione.

Fonte: Cassazione sentenza 20344 del 21 ottobre 2005.

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