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Per patentino ciclomotori requisiti come quelli della patente
Inserito il 14 ottobre 2005 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Le condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore dovrebbero ricalcare i requisiti psicofisici necessari per la patente.

L’art. 116 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, per quanto di interesse, recita:
“1 ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida…coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente Ufficio per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola …
1 quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale”.
La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specifica ulteriormente che:
“3. …codesti uffici potranno accettare certificazioni rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime libero-professionale sia nell’ambito di strutture pubbliche
6. l’obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame” (soggetti con meno di 18 anni).
Ne discende, quindi, che il medico di Medicina generale può rilasciare il certificato medico sia a persone minori di età, sia maggiorenni e che tale certificato può contenere semplicemente la dizione “…è in possesso delle condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore”.
A parere di medici legali dell'U.O. di Medicina Legale della AUSL di Modena il giudizio finale di idoneità psicofisica alla guida del ciclomotore, dal punto di vista sanitario, dovrebbe scaturire da una valutazione che si basi sui requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa attualmente in vigore per il conseguimento della patente di guida di categoria A normale o speciale e che i casi per i quali è prevista la valutazione da parte della Commissione Medica Locale per le patenti di guida dovrebbero restare di competenza di tale organo collegiale, a tutela dell’interessato/a, della collettività e anche del medico certificatore.
I principali requisiti previsti dalle norme in vigore, per il conseguimento della patente A sono i medesimi previsti per la patente B, eccezion fatta per l’efficienza degli arti. Nella fattispecie della guida dei motoveicoli, infatti, la valutazione circa la efficienza degli arti superiori e inferiori ha un particolare rilievo in considerazione delle fondamentali funzioni di stabilità e di manovrabilità del veicolo che gli arti stessi sono chiamati a svolgere. Le norme attribuiscono alle Commissioni Mediche Locali, integrate dall’ingegnere della MCTC e dal fisiatra, la valutazione della funzionalità delle protesi e delle ortesi, nonché l’individuazione degli adattamenti necessari per il conseguimento della certificazione di idoneità alla guida.
Malattie invalidanti che escludono la possibilità di ottenere il rilascio del certificato di idoneità psicofisica alla guida, qualora siano di entità tale da compromettere la sicurezza e che richiedono l’espressione del giudizio da parte della Commissione Medica Locale nelle forme dubbie7 sono:
a. affezioni cardiovascolari
b. diabete non compensato e nei casi di pazienti affetti da complicanze oculari, nervose, cardiovascolari o acidosi non compensata o titolari di patenti di categoria CDE
c. malattie endocrine
d. malattie del sistema nervoso centrale e periferico, anche di origine traumatica. Nel caso particolare dei soggetti affetti da epilessia, la concessione della patente è consentita solo in assenza di crisi comiziali da almeno 2 anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie specifiche;
e. malattie psichiche
f. sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, sostanze psicotrope)
g. malattie del sangue
h. malattie dell’apparato urogenitale (insufficienza renale).

Requisiti visivi
Campo visivo normale
Senso cromatico sufficiente
Visione notturna sufficiente
Visione binoculare presente
Senso stereoscopico presente
Acutezza visiva non inferire a 10/10 complessivi con non meno di 2/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie e/o con lenti cilindriche, indipendentemente dalla differenza diottrica fra le due.
É consentita l’acquisizione di patente A speciale ai monocoli o ai soggetti con acutezza visiva inferiore a 1/10 nell’occhio che vede di meno, purché l’occhio controlaterale veda almeno 8/10, anche con correzione (in tal caso la competenza sarebbe della CML).
Requisiti uditivi
Occorre che la persona percepisca da ciascun orecchio la voce di conversazione a non meno di 2 metri di distanza, anche eventualmente con l’utilizzo di apparecchi correttivi (purchè le protesi siano efficaci e tollerate).
Qualora tale requisito non venga raggiunto, è comunque possibile concedere l’idoneità ma il veicolo dovrà essere dotato di specchi retrovisori su ambedue i lati (evenienza di competenza della CML).
Efficienza degli arti e requisiti relativi alla colonna vertebrale
La valutazione dell’idoneità deve essere effettuata considerando la capacità di mantenere stabile il motociclo, di eseguire un’efficace ed efficiente sterzatura, di azionare i comandi in sicurezza (casi di competenza della CML).
Anomalie somatiche
Non sussistono indicazioni di tipo sanitario specifico. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente che le anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non impediscano l’esecuzione agevole e in sicurezza di tutte le manovre inerenti la guida del veicolo al quale la patente abilita.
Bisogna considerare il fatto che non può essere rilasciato il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore alle persone che sono state rese definitivamente non idonee alla guida per tutte le categorie di patente (e quindi anche alla patente A normale e speciale), essendo appunto previsti gli stessi requisiti psicofisici della patente di categoria A anche per la guida del ciclomotore.

- Coloro che siano già in possesso della patente di guida, non possono conseguire il "patentino";
- al conseguimento della patente di guida, il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (patentino) deve essere riconsegnato al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri;
- l'incauto affidamento del ciclomotore ad una persona non titolare di "patentino", né, ovviamente, di patente di guida, è punito con una sanzione amministrativa minima di 357,43 euro; la fattispecie è applicabile dal 2 luglio 2005 nel caso di conducenti minorenni e dal 1 ottobre 2005 -- nel caso di conducenti maggiorenni;
coloro i quali guidino un ciclomotore sprovvisti di patentino, o di patente, sono sottoposti alla sanzione minima di 516 euro; la fattispecie per i maggiorenni è applicabile dal 1 ottobre 2005;
- i titolari di patente di guida ai quali la stessa sia stata sospesa per aver commesso l'infrazione del superamento, di oltre 40 km/h, i limiti massimi di velocità (art. 142 comma 9 codice della strada) mantengono il diritto alla guida del ciclomotore.

Fonti:
1 L. 17 agosto 2005 n. 168 di conversione, con modifiche, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”.
2 Circolare prot. n. MOT3/4397/M350 del 2 settembre 2005.
3 Art. 11 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e suo decreto di attuazione e regolamentazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. dal 320 al 329).
4 Circolare n. 2852/M334 del 1 luglio 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5 L. 1 agosto 2003 n. 214 art. 7 abrogativo del 5° comma dell’art. 327 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
6 Appendice II all’art. 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

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