vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2315
Ultimo iscritto: longhi
Iscritti | ISCRIVITI
 
Non rileva che ci sia o meno reato per il risarcimento del danno
Inserito il 04 settembre 2005 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

In sede di responsabilità civile la liquidazione del danno non patrimoniale non presuppone l'accertamento di un fatto come reato.

Una Casa di cura e due medici che ivi prestavano la loro opera sono stati citati dal genitore di una ragazza chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti per la morte della figlia. L'attore ha dichiarato che quest'ultima, dopo un incidente stradale, era stata ricoverata presso la Casa di cura, dove era deceduta per shock anafilattico causato da iniezione di siero antitetanico, praticato nonostante fosse stata resa nota la sua allergia.
I convenuti si sono costituiti in giudizio.
La Casa di cura ha negato ogni sua responsabilità, adducendo che la morte era stata provocata dalle lesioni subite dalla paziente in seguito all'incidente stradale di cui era rimasta vittima. Uno dei due medici citati, premesso che in sede penale non era stata accertata la causa della morte, ha dichiarato di essere intervenuto la mattina successiva al ricovero della paziente, praticando una prova di siero profilassi antitetanica con pomfo primitivo ed utilizzando siero non umano fornito dalla Casa di cura.
L'altro medico citato ha negato anch'egli di essere responsabile della morte della paziente. La domanda è stata accolta dal tribunale civile che ha condannato i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidati in lire 200milioni in favore di ciascuno dei genitori. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato che la morte di Paola P., soggetto ad alto rischio allergico, era stata cagionata da grave shock anafilattico provocato dall'iniezione di siero eterologo colpevolmente prescritto e praticatole dai dottori. La Corte di appello di Roma ha condiviso il giudizio del tribunale, che aveva indicato la causa della morte nello shock anafilattico da inoculazione di siero antitetanico, fondando tale conclusione sull'accertamento che il malore era insorto immediatamente dopo l'inoculazione del siero. Secondo la Corte di merito, inoltre, la responsabilità dell'evento mortale non doveva essere attribuita soltanto ai medici che avevano prescritto l'inoculazione, ma anche alla Casa di cura, sia per la sua colpa concorrente con quella dei medici, sia perchè non si era munita di siero umano, più sicuro di quello animale effettivamente praticato.
La Casa di cura ha proposto ricorso per Cassazione che lo ha rigettato con sentenza 01/07/2005/ n. 14107 motivando che la liquidazione del danno non patrimoniale non presuppone l'accertamento di un fatto reato e che alla risarcibilità di questa forma di danno non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (Cass. 12 maggio 2003, n. 7281) e che non ostano neppure la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno o la non qualificazione del fatto dannoso in termini di reato (Cass. 6 agosto 2004, n. 15179).
In tema di responsabilità civile derivante da illecito civile, inoltre, sorge a carico del danneggiante l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il danneggiato o i suoi aventi causa nella stessa condizione economica in cui si sarebbero trovati se l'illecito non fosse stato compiuto: cosiddetto debito di valore, che è liquidato indipendentemente da una specifica richiesta di parte.
Vale a dire che i debiti cosiddetti di valore comportano la diretta liquidazione del danno ai valori monetari attuali.

Fonte: Diritto Sanitario.net

Letto : 1556 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 14:24 | 100313625 accessi| utenti in linea: 47730